Codice penale

Art. 720 c.p. — Partecipazione a giuochi d'azzardo

[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto mentre prende parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

[2]La pena e' aumentata:

[3]1° nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

[4]2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti. 2 9 12 102 157

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 giugno 1942, n. 788

2

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340

9

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1947.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252

12

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1948.

L. 11 dicembre 1984, n. 848

102

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez".

157

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".

Testo vigente dal 1 marzo 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/1975

    Questione infondata
    30 ottobre 1975

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718, primo e secondo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo del diverso trattamento dei cittadini che tengono o agevolano un giuoco d'azzardo o vi prendano parte in qualsiasi località del territorio nazionale rispetto a quei soggetti che, invece, sono autorizzati, da un complesso di norme particolari derogatorie della disciplina generale fissata dal codice penale, ad esercitare o a partecipare a tali giuochi: questione sostanzialmente identica a quella già dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972, cui sono seguite ordinanze di conferma.

    Art. 718 c.p. · Art. 720 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 14 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 69/1974

    Questione infondata
    13 marzo 1974

    Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 del cod. pen. già dichiarate non fondate con la sentenza n. 80 del 27 aprile 1972 e con l'ordinanza n. 194 del 13 dicembre 1972.

    Art. 718 c.p. · Art. 720 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 90/1973

    Questione infondata
    19 giugno 1973

    È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 718 e 720 cod. pen., già dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 194 dello stesso anno.

    Art. 718 c.p. · Art. 720 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1984 al 1 marzo 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art720 · fonte del testo

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