Codice penale

Art. 721 c.p. — Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco

[1]Agli effetti delle disposizioni precedenti:

[2]sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria;

[3]sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e' sotto qualsiasi forma dissimulato. 2 9 12 102 157

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 giugno 1942, n. 788

2

La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che " Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718, 719 e 720 del Codice penale sono triplicate. Agli effetti degli articoli succitati, fra le case da giuoco previste dai successivo art. 721 sono comprese le abitazioni private e qualsiasi altro luogo in cui piu' persone convengono per praticare giuochi d'azzardo, anche se cio' non costituisca lo scopo esclusivo o prevalente del convegno". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340

9

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1947.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252

12

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1948.

L. 11 dicembre 1984, n. 848

102

La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez".

157

Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".

Testo vigente dal 1 marzo 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 236/1995

    Questione infondata
    13 giugno 1995

    Nel prefigurare i requisiti dei giochi d'azzardo, identificandoli in quelli in cui "la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria", l'art. 721 cod. pen. individua il connotato obiettivo delle modalità di realizzazione della vincita e, conseguentemente, del procacciamento della posta in gioco, con una espressione valutativa tratta dal linguaggio comune, sulla base della quale il giudice, nell'ambito del normale esercizio della giurisdizione, è tenuto alla mera qualificazione dei fatti accertati applicando le ordinarie regole probatorie. Ne' certo può considerarsi come sostitutiva della valutazione del giudice l'eventuale inclusione nella tabella vidimata dal questore e obbligatoriamente esposta ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. del gioco di cui è contestato l'esercizio, dal momento che il corretto esercizio della potestà amministrativa integratrice del precetto penale in questione, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, è inderogabilmente assistito dalla garanzia giurisdizionale del sindacato del giudice penale. Vanno quindi respinte - in quanto basate sul non condivisibile presupposto che la disposizione 'de qua' per la eccessiva genericità della definizione adottata, in ordine al requisito oggettivo dell'aleatorietà, riservi al giudice penale una discrezionalità troppo ampia - le censure di incostituzionalità avanzate in proposito in riferimento ai principi di sottoposizione dei giudici soltanto alla legge, di tassatività della fattispecie penale e del rispetto, in condizioni di parità, dei diritti della difesa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 101, secondo comma, Cost., dell'art. 721 cod. pen.). - Riguardo al sindacato del giudice penale sulla legittimità degli elenchi di giochi proibiti predisposti dai questori, v. S. n. 88/1968 e 113/1972. red.: S. Pomodoro

    Art. 721 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/1983

    Questione infondata
    18 aprile 1983

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., degli artt. 110 t.u.l.p.s., come modificato dall'art. 1 l. 20 maggio 1965 n. 507, nonché 718, 719 e 721 c.p.: infatti la punizione a titolo di concorso formale di chi tenga un apparecchio semiautomatico da gioco, che sia anche strumento di gioco d'azzardo non determina una sperequazione di pena ed è perciò da ritenere ragionevole.

    Art. 718 c.p. · Art. 719 c.p. · Art. 721 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1984 al 1 marzo 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art721 · fonte del testo

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