Codice penale

Art. 601 c.p. — Tratta di persone

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[1]((Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e' punito con la reclusione da otto a venti anni.

[2]La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi)). 191

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228

191

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo in vigore dal 7 settembre 2003 al 30 luglio 2010

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare ha espresso il voto che le disposizioni contenute negli articoli dal 624 al 635 del progetto venissero compendiate, in modo da essere contenute in un minore numero di articoli. Ho riconosciuto giusta l'osservazione, e perciò ho provveduto in conseguenza, riducendo le ipotesi delittuose e conglobandone alcune per ottenere una maggiore chiarezza e semplicità.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 204

Che cosa è cambiato dal 7 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1998 al 7 settembre 2003. 37 parole tolte, 135 parole aggiunte in 2 capoversi.

Chiunque commette tratta tolto: o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitu' aggiunto: di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e' punito con la reclusione da tolto: cinque aggiunto: otto a venti anni.

tolto: Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minoriaggiunto: La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto aggiunto: o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di tolto: indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni aggiunto: sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228

    La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art601 · fonte del testo

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