Tratta di esseri umani, in vigore il decreto che amplia i reati e rafforza la tutela delle vittime

Dal 16 luglio 2026 il d.lgs. n. 115 del 2026 attua la direttiva (UE) 2024/1712: tra le forme di sfruttamento entrano maternità surrogata, matrimonio forzato e adozione illegale, nasce un nuovo reato e cambiano indennizzo e coordinamento anti-tratta.

· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Le nuove forme di sfruttamento
  2. Un nuovo reato: l'approfittamento della vittima
  3. Una nuova aggravante
  4. Permesso di soggiorno e programma unico
  5. Indennizzo, coordinamento e piano nazionale

Il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2026, è in vigore dal 16 luglio. Attua la direttiva (UE) 2024/1712 del 13 giugno 2024, che ha modificato la direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime.

Il decreto conta quattordici articoli e interviene sul codice penale, sul testo unico dell'immigrazione, sulla responsabilità amministrativa degli enti, sul patrocinio a spese dello Stato e sulle leggi che regolano l'assistenza alle vittime e il coordinamento anti-tratta.

Le nuove forme di sfruttamento

Il decreto modifica l'art. 600 c.p., sulla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, e l'art. 601 c.p., sulla tratta di persone. Entrambi i reati restano puniti con la reclusione da otto a venti anni.

Tra le prestazioni a cui la vittima viene costretta o indotta ora sono espressamente previste:

  • le prestazioni lavorative o sessuali, compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale;
  • l'accattonaggio;
  • la maternità surrogata;
  • il matrimonio forzato;
  • l'adozione illegale;
  • la sottoposizione al prelievo di organi o, comunque, il compimento di attività illecite che comportino lo sfruttamento della vittima.

Un nuovo reato: l'approfittamento della vittima

Nasce l'art. 601.1 c.p., «Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta». Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chi sfrutta le prestazioni di una persona sapendo che è vittima dei reati degli artt. 600 e 601 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 500 a 3.000 euro.

Il nuovo reato è stato inserito anche:

  • tra i delitti per i quali, se commessi in danno di minorenni, scatta la comunicazione al tribunale per i minorenni prevista dall'art. 609-decies c.p.;
  • tra i reati da cui deriva la responsabilità degli enti, con una sanzione pecuniaria da cento a seicento quote, nell'art. 25-quinquies del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
  • tra i reati commessi in danno di minori per i quali la persona offesa può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo l'art. 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Una nuova aggravante

Tra le circostanze aggravanti dell'art. 602-ter c.p. entra il caso in cui l'autore del reato ha diffuso, o ha agevolato la diffusione, tramite internet o altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima.

Permesso di soggiorno e programma unico

L'art. 18 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sul soggiorno per motivi di protezione sociale, richiama ora espressamente le situazioni di tratta. Le situazioni di violenza o grave sfruttamento possono emergere anche nel corso degli interventi degli enti che realizzano il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Il permesso speciale serve allo straniero per sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e per beneficiare delle misure di assistenza di quel programma.

Indennizzo, coordinamento e piano nazionale

  • Indennizzo alle vittime (art. 6 del decreto): l'indennizzo previsto dall'art. 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228 è corrisposto, nei limiti delle risorse del Fondo e delle domande presentate nell'anno, in misura non inferiore a 1.500 e non superiore a 10.000 euro per ciascuna vittima, detratte le somme ricevute a qualunque titolo da soggetti pubblici e privati. Cambiano anche i termini e le modalità per presentare la domanda.
  • Coordinatore nazionale anti-tratta (art. 7): è il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Coordina gli interventi di prevenzione e di assistenza alle vittime, programma le risorse, monitora le tendenze della tratta anche con il supporto dell'ISTAT e presenta una relazione biennale al coordinatore anti-tratta dell'Unione europea.
  • Piano nazionale d'azione (art. 9): è adottato con delibera del Consiglio dei ministri, previa intesa in Conferenza unificata, ed è elaborato dal coordinatore nazionale con cadenza non superiore a cinque anni.

Il decreto interviene inoltre sulla formazione degli operatori delle amministrazioni (art. 5) e sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, modificando l'art. 17 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (art. 11).

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