Art. 9 — Tratta di minori
All'articolo 601 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la reclusione da sei a venti anni".
Testo vigente dal 10 agosto 1998
