Art. 3 — Modifica dell'articolo 602 del codice penale

L'articolo 602 del codice penale e' sostituito dal seguente: "ART. 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se la persona offesa e' minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Testo vigente dal 23 agosto 2003

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-11;228~art3 · fonte del testo

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