Corte costituzionale

Ordinanza n. 824/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/07/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 597, secondo e

terzo comma, codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19

dicembre 1985 del Pretore di Sampierdarena, nel procedimento penale a

carico di Lo Bartolo Giuseppe ed altri, iscritta la n. 172 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 24, prima serie speciale, del 28 maggio 1986;

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza emessa il

19 dicembre 1985, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art.

597, secondo e terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede

la possibilità di remissione di querela da parte dei prossimi

congiunti dell'offeso querelante premorto al dibattimento;

che, quanto al presunto contrasto con l'art. 24 Cost., il Pretore

osserva che la norma impugnata comprometterebbe il diritto di difesa

dell'imputato, che non avrebbe la possibilità d'un effettivo

contraddittorio dibattimentale col suo accusatore;

che, quanto al presunto contrasto con l'art. 3 Cost., il giudice a

quo rileva che, non avendo l'imputato la possibilità d'addivenire ad

una remissione della querela, si creerebbe un'ingiustificata

disparità di trattamento rispetto alle normali situazioni, in

materia di reati contro l'onore, nelle quali spesso si giunge alla

composizione pacifica della vertenza ed alla remissione della

querela;

Considerato che il giudice a quo non ha fornito alcun elemento atto

a valutare la rivelanza della sollevata questione di legittimità

costituzionale;

Considerato, in particolare, che lo stesso giudice non ha neppure

indicato l'esistenza di prossimi congiunti del querelante defunto,

che non rivestano la qualità di eredi;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile per difetto di motivazione sulla rivelanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9,

secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 597, secondo e terzo comma,

cod. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal

Pretore di Sampierdarena con ordinanza 19 dicembre 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:824 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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