Codice penale

Art. 585 c.p. — Circostanze aggravanti

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[1]Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena e' aumentata da un terzo alla meta', se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed e' aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive.

[2]Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

[3]1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e' l'offesa alla persona;

[4]2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

[5]Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 8 agosto 2009

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

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  • L'articolo 585, nei capoversi, dà la nozione generale delle armi, agli effetti della legge penale. La Commissione parlamentare propose che l'uso insidioso della corrente elettrica venisse assimilato a quello delle armi. Ma codesta assimilazione non sarebbe giustificata, perchè la energia elettrica, sotto qualunque aspetto venga considerata, non può propriamente considerarsi un'arma. La proposta potrebbe tuttavia essere presa in considerazione, anche a costo di incorrere in una manifesta improprietà, se non ci fosse altro mezzo per conseguire lo scopo voluto dalla Commissione. Questo mezzo, invece, esiste, ed è fornito dalla circostanza speciale d'aggravamento consistente nell'uso di mezzi insidiosi (articoli 576, n. 1°, 585, prima parte).

    Relazione al Codice penale (1930), n. 193

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art585 · fonte del testo

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