Codice penale

Art. 704 c.p. — Armi

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: 1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585; 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nessuna osservazione venne fatta dalla Commissione parlamentare circa la nozione delle armi, data nell'articolo 719 del progetto definitivo (704 del codice), agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 695 e seguenti. Nondimeno ho ripreso in esame codesta nozione, in relazione specialmente ad altre disposizioni. È da osservarsi, anzitutto, che la nozione delle armi agli effetti delle contravvenzioni è più ristretta di quella generale dell'articolo 585, la quale è applicabile ad ogni effetto della legge penale, quando questa non disponga espressamente in modo diverso, come nel caso presente. Questa deroga è giustificata dal fatto che le armi, che possono venire in considerazione agli effetti delle disposizioni alle quali l'articolo 704 si riferisce, sono soltanto quelle in senso proprio, e non anche qualsiasi strumento atto ad offendere, di cui sia vietato il porto. Per il porto abusivo di tali strumenti sono applicabili le norme contravvenzionali delle leggi speciali che lo vietano. Sull'esattezza di questa distinzione non può cader dubbio. Conveniva invece rivedere ciò che attiene alle materie esplodenti. Codeste materie sono equiparate alle armi nella nozione generale dell'articolo 585, il quale parla, appunto, di «materie esplodenti». Ora l'articolo 693 del progetto definitivo (678 del codice) indicava pure specificamente le «materie esplodenti»; l'articolo 694 dello stesso progetto (679 del codice) accennava alle «materie esplodenti di qualsiasi specie», mentre gli articoli dal 710 al 717 (695 a 702 del codice) menzionavano soltanto le «armi» in genere, riferendosi evidentemente alla nozione di armi dell'articolo 719 (704 del codice). Ma ho considerato che, se l'indicazione delle «materie esplodenti» in genere è esatta ed opportuna quando si considera l'effetto delittuoso cagionato col loro uso, come pure quando si tratta di regolare la fabbricazione, il commercio o l'obbligo di denuncia delle materie stesse, non altrettanto esatto è usare il predetto termine quando ci si riferisce alla fabbricazione, al commercio, alla detenzione, all'obbligo di consegna, al porto delle armi in genere, ai quali fatti si riferisce l'articolo 719 (704 del codice). In quest'ultima ipotesi è necessario che le materie esplodenti abbiano forma d'armi, e quindi non debbono essere considerate in sè stesse, come invece faceva l'articolo 719 del progetto («qualsiasi materia esplodente»). Ho quindi nell'articolo 704 stabilito che, oltre le bombe e i gas asfissianti o accecanti, per arma si intende «qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti» adottando press'a poco la locuzione del numero 2° dell'articolo 470 del codice penale del 1889. In tal guisa le materie esplodenti come tali (cioè in quanto non abbiano forma d'armi) sono considerate negli articoli 678 e 679; mentre, quando sono contenute in bombe, in macchine, o in involucri (secondo la nozione tecnica di questa parola), essendo «armi», seguono la disciplina propria delle armi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 216

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art704 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari