Corte costituzionale

Ordinanza n. 17/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1972 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, cpv. n.

2, del codice penale, in relazione agli artt. 143 e seguenti del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1970 dal

pretore di Marigliano nel procedimento penale a carico di Iannucci

Modestino, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Ritenuto che con ordinanza 4 febbraio 1970, pronunciata nel corso

del procedimento penale contro Iannucci Modestino, il pretore di

Marigliano ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, in relazione agli artt.

143 e seguenti del codice civile, con specifico riferimento alla norma

secondo la quale il marito era tenuto a somministrare alla moglie,

anche in regime di separazione personale, tutto ciò che fosse

necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze,

mentre la moglie era tenuta a contribuire al mantenimento del marito

soltanto ove questi non avesse mezzi sufficienti, in riferimento agli

artt. 3 e 29 della Costituzione;

che nessuno si è costituito nel relativo giudizio.

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata da questa Corte con sentenza 12 gennaio 1971 n. 6, in

riferimento agli stessi articoli della Costituzione ed in relazione

alla sentenza 24 giugno 1970 n. 133, con la quale l'art. 145 del codice

civile è stato dichiarato parzialmente illegittimo;

che non vengono addotti argomenti nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a

questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 570, cpv., n. 2, del codice penale, in

relazione agli artt. 143 e seguenti del codice civile, sollevata con

l'ordinanza del pretore di Marigliano e già decisa con la sentenza n.

6 del 12 gennaio 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI-

NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:17 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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