Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo

comma, e 708, terzo comma, del codice di procedura civile, e dell'art.

570 del codice penale in relazione all'art. 145 del codice civile,

promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1969 dal pretore di

Bordighera nel procedimento penale a carico di Pandolfi Francesco,

iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18 giugno 1969.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - A seguito di querela proposta da Luigina Intonti a carico del

proprio marito Francesco Pandolfi per il delitto previsto dall'art. 570

del codice penale e precisamente "per averle fatto mancare i mezzi di

sussistenza" ed in particolare per non averle mai versato l'assegno

mensile di lire trentamila che il Presidente del tribunale di San Remo

le aveva concesso in via provvisoria in sede di giudizio di separazione

personale per colpa ed in attesa della sentenza definitiva, il pretore

di Bordighera emetteva decreto di citazione a giudizio a carico del

Pandolfi imputato "del reato p. e p. dall'art. 570, c.p., per essersi,

serbando una condotta contraria all'ordine e alla morale delle

famiglie, sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla sua

qualità di coniuge" della querelante.

Nel dibattimento, mentre il P.M. concludeva chiedendo la condanna

dell'imputato, la difesa di questo domandava la sospensione del

procedimento per l'illegittimità costituzionale dell'art. 708, terzo

comma, del codice di procedura civile in riferimento all'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, ed in subordine l'assoluzione

dell'imputato.

2. - Il pretore, con ordinanza del 21 febbraio 1969, riteneva che

la sollevata eccezione di illegittimità costituzionale non apparisse

manifestamente infondata: l'art. 707, primo comma, del codice di

procedura civile, prevedendo che nel procedimento di separazione

personale i coniugi davanti al Presidente debbano comparire

personalmente senza assistenza di difensore, violerebbe il disposto

dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto che in

quella sede sono individuabili due fasi e la seconda (durante la quale

possono essere emessi provvedimenti temporanei ed urgenti

nell'interesse dei coniugi e della prole) è di carattere squisitamente

giurisdizionale e costituisce una fase senza dubbio importante del

procedimento di separazione.

Riteneva altresì il pretore, e d'ufficio, che l'art. 570 del

codice penale, in relazione all'art. 145 del codice civile, fosse in

contrasto con l'art. 29 della Costituzione. E ciò perché l'art. 145

del codice civile tratta differentemente il marito e la moglie in

ordine all'obbligo di mantenimento e siffatto trattamento sarebbe in

contrasto con il principio di eguaglianza morale e giuridica tra i

coniugi sancito dall'art. 29 della Costituzione. Da codesta disparità

poi deriverebbe, in relazione all'art. 570 del codice penale, la

responsabilità penale del solo marito.

Riteneva infine il pretore che la decisione delle questioni così

sollevate influisse nel processo in corso, posto che l'imputato era

stato tratto a giudizio per non aver versato alla moglie la somma

fissata dal Presidente del tribunale a norma dell'articolo 708, terzo

comma, del codice di procedura civile e posta la generica

incostituzionalità dell'art. 145 del codice civile.

3. - Nessuna delle parti si è costituita davanti a questa Corte

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

E pertanto il procedimento ha seguito le forme previste dall'art.

26 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Bordighera

denuncia, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione la norma per la quale nel procedimento di separazione

personale dei coniugi il Presidente del tribunale può dare con

ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni

nell'interesse dei coniugi e della prole (art. 708, terzo comma, del

codice di procedura civile) e nonostante che i coniugi debbano

comparire davanti a lui senza assistenza di difensore (art. 707, primo

comma, dello stesso codice).

La questione, così prospettata, appare alla Corte priva di

rilevanza.

Non è consentito infatti di ritenere, come fa il giudice a quo,

che la decisione di essa potesse e possa influire nel processo penale

nel corso del quale si è avuta l'ordinanza di rimessione, "posto che

l'imputato è stato tratto a giudizio per non avere versato alla moglie

la somma fissata dal Presidente del tribunale a norma dell'art. 708,

terzo comma, c.p.c.".

Codesta valutazione della rilevanza risulta chiaramente viziata e

nell'impostazione e nel procedimento.

Il pretore, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità ex art.

570 del codice penale di un marito che non aveva corrisposto alla

moglie l'assegno temporaneo concessole dal Presidente del tribunale a

sensi del citato art. 708, terzo comma, non avrebbe potuto, in funzione

dell'accertamento del reato, sindacare la validità e l'esecutività

dell'ordinanza presidenziale e tanto meno revocarla o modificarla, dato

che avrebbe dovuto assumere codesta ordinanza come puro e semplice

elemento di fatto e quindi non operare alcuna indagine circa la

legittimità costituzionale delle norme già applicate per la sua

emissione.

Della norma emergente dagli artt. 708, terzo comma, e 707, primo

comma, è infatti prevista l'applicazione da parte del Presidente del

tribunale; e quindi a questo, essendo la sua competenza di natura

giurisdizionale, e sempre che ritenga non soddisfatte le garanzie

dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, spetta di sollevare la

relativa questione.

E per ciò la Corte (che alla conclusione ora indicata è pervenuta

anche in precedente occasione, con sentenza n. 70 del 1970) non può

non constatare l'evidente difetto di rilevanza per la questione come

sopra sollevata e dichiararne, conseguentemente e per tale ragione,

l'inammissibilità.

2. - Il pretore di Bordighera ha ritenuto inoltre che si potesse

dubitare circa la legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice

penale in relazione all'art. 145 del codice civile, sotto il profilo

che, disponendo quest'ultima norma che il marito ha un obbligo assoluto

di provvedere al mantenimento della moglie e che la moglie, invece, ha

soltanto l'obbligo di contribuire al mantenimento del marito, se questi

non ha mezzi sufficienti, solo il marito - sotto il profilo della

violazione degli obblighi di assistenza economico-finanziaria -

potrebbe essere chiamato a rispondere del delitto p. e p. dall'art.

570. E che per ciò si avrebbe una evidente ed ingiustificata

disparità di trattamento tra i coniugi a cagione della differente

condizione personale che violerebbe l'art. 29 della Costituzione.

La questione così posta deve dirsi infondata.

A parte il fatto che è difficile vedere come da quella premessa, e

cioè dall'essere entrambi i coniugi reciprocamente tenuti, sia pure a

condizioni differenti, al mantenimento, si potesse pervenire alla

indicata conclusione, è preclusiva di ogni discorso circa l'opinione

espressa dal giudice a quo, la circostanza che con sentenza n. 133 del

1970 di questa Corte, è stata dichiarata la parziale illegittimità

costituzionale dell'art. 145 del codice civile e che conseguentemente

ogni coniuge è obbligato a mantenere l'altro coniuge solo se questi

non ha mezzi sufficienti.

Risulta per ciò mancante la ragione che il pretore ha richiamato a

fondamento della sua denuncia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 707, primo comma, e 708, terzo comma, del codice di

procedura civile, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione (sollevata con la stessa

ordinanza) di legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice

penale in relazione all'art. 145 del codice civile, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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