Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/03/1972 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 570,

primo comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dal pretore di Forlì nel

procedimento penale a carico di Serra Duilio, iscritta al n. 278 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970;

2) ordinanza emessa il 10 luglio 1970 dal pretore di Rogliano nel

procedimento penale a carico di Perri Concetta, iscritta al n. 319 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;

3) ordinanza emessa il 31 ottobre 1970 dal pretore di Borgo a

Mozzano nel procedimento penale a carico di Maggenti Santino, iscritta

al n. 66 del registro ordinanze 1971 e puhblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21 aprile 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice

relatore Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale avanti il pretore di Forlì

contro Serra Duilio, la difesa dell'imputato ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 570, codice penale, nella parte

in cui stabilisce la perseguibilità d'ufficio del reato di violazione

degli obblighi di assistenza familiare, in riferimento all'art. 29

della Costituzione, ed il pretore l'ha rimessa a questa Corte con

l'ordinanza in data 23 febbraio 1970, nella quale richiama l'istanza

della parte privata senza svolgere una vera e propria motivazione e

senza spiegare perché sia stata disattesa l'eccezione d'irrilevanza

sollevata dalla parte civile, la quale aveva segnalato che nella specie

la querela era stata comunque proposta.

L'ordinanza è stata regolamente notificata, comunicata e

pubblicata, ma nessuno si è costituito nel processo costituzionale.

2. - Nel corso del procedimento penale contro Perri Concetta,

pendente avanti al pretore di Rogliano, il giudicante ha sollevato

d'ufficio, con l'ordinanza in data 10 luglio 1970, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma, codice penale,

nella parte in cui punisce il coniuge che, abbandonando il domicilio

domestico, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti a tale sua

qualità, in riferimento agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma,

25, secondo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione.

Nell'ordinanza si fa presente che l'impugnazione viene proposta,

sia al fine di ottenere il riesame delle questioni decise nel senso

dell'infondatezza con la sentenza di questa Corte n. 107 del 1964, sia

per proporre per la prima volta la censura relativa alla violazione

dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Sotto il primo profilo l'ordinanza muove dall'osservazione che

l'interpretazione dell'art. 570 accolta dalla Corte costituzionale,

secondo la quale l'abbandono del domicilio domestico non integrerebbe

da solo la fattispecie penale, non è accettabile poiché, se è vero -

come la giurisprudenza penale afferma - che l'"assistenza" di cui

tratta il primo comma dell'art. 570 del codice penale, è soltanto

quella morale, comprensiva degli obblighi di convivenza, di protezione,

di rispetto, ecc., l'abbandono del tetto coniugale viene per forza di

cose a realizzare la violazione della norma penale, poiché il dovere

di coabitazione comprende e riassume in sé, assorbendoli, tutti gli

obblighi suddetti. Contro l'interpretazione accolta nella sentenza n.

107 del 1964 il pretore adduce altresì argomenti desunti dalla

relazione ministeriale e dalla sentenza n. 46 del 1970 di questa Corte

che si è occupata sotto altro aspetto dello stesso art. 570, codice

penale.

Sulla base dell'interpretazione della norma impugnata, rifiutata

dalla sentenza n. 107 del 1964, il pretore ripropone quindi le censure

di violazione della libertà personale e di circolazione del coniuge,

conseguenti all'obbligo che su di lui incombe di non allontanarsi dal

domicilio coniugale anche quando la comunità che ha tratto origine dal

matrimonio è ormai in crisi.

A confutazione della contraria tesi, riconducibile all'esigenza di

difesa dell'unità familiare recepita dall'art. 29, secondo comma,

della Costituzione, egli si richiama quindi alla evoluzione della

realtà sociale che ha imposto quella trasformazione del diritto di

famiglia di cui alcune sentenze di questa Corte, richiamate e valutate

nell'ordinanza, costituiscono tappe salienti.

Sotto il secondo profilo, l'ordinanza denuncia poi l'art. 570,

primo comma, codice penale, in riferimento all'art. 25, secondo comma,

Cost., in considerazione del fatto che il concetto di "assistenza

morale", inteso nel senso sopra indicato, per la sua indeterminatezza e

genericità, lascia largo margine di discrezionalità agli operatori,

laddove il precetto penale deve corrispondere alle esigenze di

concretezza e di specificità cui si ispira il principio costituzionale

di cui denuncia la violazione.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata, ma nessuno si è costituito dinanzi a questa Corte.

3. - Altre censure sono state mosse, nei confronti dell'art. 570,

codice penale, dal pretore di Borgo a Mozzano con l'ordinanza in data

31 ottobre 1970, emessa d'ufficio nel corso del procedimento penale

contro Maggenti Santino.

In primo luogo, questo giudice propone la stessa censura esaminata

per ultima dal pretore di Rogliano, riferendosi però, anziché

all'art. 25, secondo comma, all'art. 3 della Costituzione.

La disposizione di cui all'art. 570, codice penale, sanziona

l'illiceità penale dell'abbandono del domicilio domestico e della

condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, in quanto

da essa derivi la violazione degli obblighi di assistenza inerenti alla

patria potestà o alla qualità di coniuge.

Di conseguenza, viene rimessa all'esclusiva e personale valutazione

dell'interprete l'incidenza del dovere di assistenza che in ciascun

caso possa dirsi violato e l'idoneità delle modalità di comportamento

concretamente osservato ai fini della violazione medesima.

In tal modo, però, secondo il pretore, il legislatore non fornisce

all'interprete una norma il cui parametro, ai fini ermeneutici, sia

costituito da dati obbiettivi ed escluda la possibilità di intervento,

anche inconscio, di fattori soggettivi o emozionali, per cui la formula

risulta talmente vaga da determinare una violazione del principio di

eguaglianza.

In secondo luogo il pretore solleva la stessa questione di cui si

è occupata l'ordinanza del pretore di Forlì sopra ricordata,

corredandola peraltro di una motivazione che tiene conto anche della

sentenza di questa Corte n. 46 del 1970 con la quale essa è stata

dichiarata infondata.

Nel chiederne il riesame egli segnala in particolare come il

riconoscimento costituzionale delle società intermedie, ed in primo

luogo della famiglia, faccia sì che l'ingerenza statale in tali

organismi debba essere obbiettivamente giustificata dalla esistenza di

un interesse generale e pubblico da salvaguardare (come ad esempio

quello rappresentato dall'unità familiare).

Ora la previsione dell'intervento statale realizzato dalla

procedibilità d'ufficio viene a ledere il diritto dei coniugi

all'autodeterminazione dei loro rapporti ed all'autoorganizzazione

della famiglia anche dopo la commissione da parte di uno di essi di

alcuno dei fatti previsti dalla norma in esame, senza che ciò sia

giustificato dall'esigenza di perseguire il fine dell'unità familiare,

che in questo caso deve ritenersi istituzionalmente rimesso alla

valutazione dei coniugi.

Anche questa ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata

e pubblicata, ma nessuno si è costituito nel processo costituzionale. Considerato in diritto :

1. - I tre giudizi sollevano la stessa questione di legittimità

costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, che

sancisce la perseguibilità di ufficio del delitto di violazione degli

obblighi di assistenza familiare, sicché se ne rende opportuna la

riunione e la decisione con unica sentenza, che viene emessa in camera

di consiglio, non essendosi nessuna delle parti costituita in giudizio.

2. - La questione proposta con l'ordinanza del pretore di Forlì

deve essere dichiarata inammissibile poiché risulta che nel giudizio

in cui è stata emessa era stata proposta querela da parte del coniuge

che lamentava il mancato adempimento degli obblighi di assistenza posti

a carico dell'altro coniuge, sicché la eccezione fondata sulla

incostituzionalità del promuovimento di ufficio dell'azione penale ai

sensi dell'art. 570 del codice penale non poteva assumere alcuna

rilevanza, dato che l'eventuale suo accoglimento non avrebbe influito

sull'esito del processo.

3. - Le nuove deduzioni che l'ordinanza del pretore di Rogliano

pone a fondamento della richiesta di riesame della sentenza di questa

Corte n. 107 del 1964, che aveva ritenuto l'infondatezza della eccepita

violazione degli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, e 29, secondo

comma, della Costituzione, piuttosto che contrastare con la soluzione

allora data alla questione, in certo modo ne confermano l'esattezza. Si

era allora ritenuto che all'insorgenza del reato ex art. 570 c.p. non

è sufficiente il solo fatto del sottrarsi di un coniuge al dovere

della coabitazione con l'altro, occorrendo invece che l'abbandono, pel

suo carattere ingiustificato e definitivo, riveli la volontà di non

più adempiere gli obblighi dell'assistenza; da intendere pertanto in

un senso specifico, non identificantesi necessariamente con l'omissione

di qualcuno dei vari comportamenti imposti dagli artt. 143 e seguenti

del codice civile. Dal che si deduceva che deve rimanere affidato alla

discrezionalità del legislatore sottoporre a diverso trattamento la

violazione dell'uno o dell'altro degli obblighi stessi. Non può

pertanto essere ritenuto paradossale, come l'ordinanza afferma, che

alle relazioni adulterine (le quali pure possono considerarsi

contrastanti con il dovere di assistenza, se inteso in senso ampio) si

facciano corrispondere solo sanzioni civili, per effetto delle sentenze

di questa Corte n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969, le quali hanno fatto

cadere gli articoli 559 e 560 del codice penale; e ciò fino a quando

la legge non dovesse disporre diversamente. L'autonomia della

fattispecie delittuosa contemplata dall'art. 570 risulta appunto

confermata dalla considerazione dell'ovvia applicabilità di

quest'ultimo, ove alla infedeltà si accompagnasse il non adempimento

dell'assistenza.

Consegue da quanto si è detto che non può ritenersi sussistente

né la violazione degli artt. 13 e 16 Cost. denunciati, dato che i

limiti alla libertà personale e di circolazione derivano in questo,

come in ogni altro caso di assoggettamento a ordinamenti speciali,

dalla necessità di adempimento dei doveri ad esso assoggettamento

inerenti; e neppure l'altra dell'art. 29 per l'evidente contrasto

dell'abbandono con l'esigenza dell'unità della famiglia. Né vale

asserire in contrario che l'abbandono attesta l'avvenuta rottura di

tale unità spirituale, di fronte alla quale non ha senso l'imposizione

dell'obbligo della coabitazione, poiché proprio in considerazione

dell'insorgenza di siffatte situazioni sono dettate le disposizioni

degli artt. 150 e seguenti relative all'istituto della separazione

personale.

Quanto poi al nuovo motivo fatto discendere dall'allegata

violazione dell'art. 25 Cost., sotto la specie dell'eccessiva

discrezionalità che sarebbe rilasciata al giudice per effetto della

vaghezza e genericità del concetto di "assistenza morale" di cui

all'art. 570, è da osservare, anzitutto, che la fattispecie quivi

considerata non è raffigurata con la formula riferita nell'ordinanza

ma con altra ben più specifica ed articolata, e che, in ogni caso, la

costante giurisprudenza della Corte, riaffermata per ultimo con la

sentenza n. 191 del 1970, ha ritenuto che non contraddice al principio

di legalità della pena il fatto che il legislatore, anziché procedere

ad una rigorosa e tassativa descrizione di un fatto-reato, ricorra per

la sua individuazione a concetti extragiuridici diffusi e generalmente

compresi nella collettività in cui il giudice opera.

4. - Le considerazioni esposte per ultimo valgono anche ad

escludere la fondatezza dell'analoga censura contenuta nell'ordinanza

del pretore di Borgo a Mozzano, sotto la diversa prospettazione della

violazione dell'art. 3 Cost. per l'ineguaglianza di trattamento che

discenderebbe dall'assoluta indeterminatezza dell'oggetto della norma

dell'art. 570.

Anche riguardo all'altra censura di violazione degli artt. 2 e 29,

interpretati nel senso che sarebbe da rilasciare ai coniugi

l'autodeterminazione dei propri rapporti e l'autoorganizzazione da essi

ritenuta meglio idonea ad assicurare l'unità della famiglia, e di

conseguenza escludersi la procedibilità di ufficio sancita dall'art.

570, deve farsi riferimento a quanto dedotto in precedenza sulla

discrezionalità del legislatore nello stabilire i modi e le forme del

perseguimento delle violazioni degli obblighi di assistenza verso la

famiglia, rimanendo al giudice costituzionale solo l'accertamento che

gli uni e le altre non contrastino con l'esigenza della ragionevolezza.

Che questa sia nella specie rispettata, in quanto la sanzione penale

prevista dalla norma in esame trova sufficiente giustificazione

nell'interesse pubblico all'osservanza dei comportamenti necessari a

mantenere integra la compagine familiare, è stato ampiamente messo in

rilievo nella sentenza n. 46 del 1970, dalla quale pertanto non vi è

motivo di discostarsi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 570 del codice penale, sollevata,

con l'ordinanza del pretore di Forlì, in riferimento all'art. 29 della

Costituzione;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 570 del codice penale proposte dalle ordinanze in epigrafe

dei pretori di Rogliano e di Borgo a Mozzano in riferimento, la prima,

agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29,

secondo comma, e la seconda, agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:42 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari