Art. 570-bis c.p. — Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Testo vigente dal 6 aprile 2018

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 570-bis c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 534/2026

    8 gennaio 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che non ha efficacia scriminante rispetto al delitto di cui all’art. 570- bis cod. pen., quale causa di impossibilità a fare fronte agli obblighi di assistenza familiare in caso di scioglimento del matrimonio, l’adempimento di un’obbligazione naturale a vantaggio di terzi, non avendo quest’ultima il medesimo rango giuridico dell’obbligo inadempiuto.

    Art. 570-bis c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 26184/2025

    17 luglio 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che è configurabile il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione, di cui all’art. 570-bis cod. pen., anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui quest’ultima diviene efficace per l’ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità ha effetto ex tunc, posto che essa non travolge la condotta di inadempimento, penalmente rilevante, medio tempore verificatasi, dovendo essere verificata al momento della sua realizzazione la rilevanza penale dell’inadempimento dell’obbligo di versare l’assegno di disposto dal giudice civile in favore del coniuge separato.

    Art. 570-bis c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 96/2026

    Questione infondata
    5 giugno 2026

    Le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate dalla Corte costituzionale soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza, standard che vige, più in particolare, anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati. (Precedenti: S. 248/2020 - mass. 42728; S. 190/2020 - mass. 43265; S. 155/2019; S. 40/2019 - mass. 42186; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 236/2016 - mass. 39108; O. 178/2003 - mass. 27772)La scelta del regime di procedibilità per il perseguimento dei reati presuppone complessi bilanciamenti di interessi non essendo necessariamente connessa alla maggiore o minore gravità del reato ma potendo correlarsi anche alla particolarità della fattispecie e del bene offeso dalla condotta criminosa; l’opzione per la perseguibilità a querela non discende, infatti, inevitabilmente dal carattere disponibile del diritto tutelato dalla norma penale e dalla natura meramente privatistica dell’interesse offeso. (Precedenti: S. 220/2015; S. 7/1987 - mass. 4011, O. 91/2001; O. 27/1971 - mass. 5415).Le molteplici ragioni sottese alla scelta del legislatore di prevedere la procedibilità a querela per delitti che offendano diritti individuali possono individuarsi sia in funzione di obiettivi di deflazione processuale, connessi al principio della ragionevole durata del processo, sia nell’ottica di favorire soluzioni conciliative e riparatorie, in grado di soddisfare il giusto bisogno di tutela della vittima senza dover necessariamente pervenire all’esito della condanna e dell’inflizione della pena. (Precedente: O. 106/2024).Il favor crescente del legislatore per il regime di procedibilità a querela per i delitti che offendono diritti individuali è limitato alle ipotesi in cui il fatto non sia di particolare gravità e la vittima non versi in condizioni di vulnerabilità, che potrebbero viziarne la capacità di decidere liberamente se presentare querela o rimettere quella già presentata. (Precedenti: S. 9/2025 - mass. 46634; O. 106/2024).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Varese, sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 570-bis cod. pen., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio. L’opzione legislativa per la procedibilità d’ufficio del reato in esame – in linea con quanto già deciso dalla Corte costituzionale in merito all’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970, il cui contenuto è stato trasfuso nella disposizione censurata – non è viziata da manifesta irrazionalità; da un lato, infatti, i riferimenti ai reati di furto e furto pluriaggravato che, se commessi in danno del coniuge legalmente separato, sono procedibili d’ufficio, non sono idonei a fungere da tertia comparationis né a far emergere una distonia di sistema, considerata la loro eterogeneità, già solo sotto il profilo della diversità dei beni giuridici tutelati; dall’altro lato, anche il contesto familiare in cui si manifestano le condotte incriminate esclude l’irragionevolezza della disciplina censurata dal momento che le potenziali condizioni di particolare vulnerabilità della vittima del reato ben potrebbero incidere negativamente sulle sue scelte in ordine alla presentazione della querela o alla sua rimessione. Spetta, in ogni caso, al legislatore il superamento della natura frammentaria e disarmonica ancora presente nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari). (Precedenti: S. 9/2025 - mass. 46634; S. 220/2015 - mass. 38588; S. 325/1995 - mass. 22248, 22249; O. 423/1999 - mass. 25002; O. 209/1997).

    Art. 570-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 189/2019

    Questione infondata
    18 luglio 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa sperimentazione di un'interpretazione costituzionalmente orientata - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 570- bis cod. pen. e degli artt. 2, comma 1, lett. c ), e 7, comma 1, lett. o ), del d.lgs. n. 21 del 2018. I rimettenti chiariscono perché a loro avviso non sia possibile estendere la portata del nuovo art. 570- bis cod. pen. alla violazione degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, ciò su cui si appuntano i motivi di censura, ostando a tale soluzione l'indicazione del solo "coniuge" come soggetto attivo del reato. Per giurisprudenza costante, l'effettivo esperimento del tentativo di una interpretazione costituzionalmente orientata - ancorché risolto dal giudice a quo con esito negativo per l'ostacolo ravvisato nella lettera della disposizione denunciata - consente di superare il vaglio di ammissibilità della questione incidentale sollevata. La correttezza o meno dell'esegesi presupposta dal rimettente - e, più in particolare, la superabilità o non superabilità degli ostacoli addotti a un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata - attiene invece al merito, e cioè alla successiva verifica di fondatezza della questione stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 135 del 2018, n. 255 del 2017, n. 53 del 2017, n. 262 del 2015 e n. 221 del 2015 ).

    Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario · Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 570-bis c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art570bis · fonte del testo

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