Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1964 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della norma

contenuta nel primo comma dell'art. 570 del Codice penale, promossi con

le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 aprile 1964 dal Pretore di S. Arcangelo

nel procedimento penale a carico di Branco Caterina, iscritta al n. 80

del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964;

2) ordinanza emessa il 26 giugno 1964 dal Pretore di Courgné nel

procedimento penale a carico di Obertino Albina, iscritta al n. 133 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Udita nella camera di consiglio del 6 novembre 1964 la relazione

del Giudice Giovanni Cassandro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un giudizio penale davanti al Pretore di S.

Arcangelo a carico della signora Caterina Branco, il Pretore sollevò

d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della norma

contenuta nel primo comma dell'art. 570 del Codice penale, che punisce

"chiunque, abbandonando il domicilio domestico.. si sottrae agli

obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà o alla qualità di

coniuge...", perché in contrasto con i precetti contenuti negli artt.

13, primo comma, 16, primo comma, e 29, secondo comma, della

Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 144 del 13 giugno 1964.

2. - Secondo l'ordinanza, il denunciato contrasto sorgerebbe dal

fatto che, contrariamente a una interpretazione della Corte di

cassazione, il reato previsto dal primo comma dell'art. 570 del Codice

penale, si perfezionerebbe col semplice abbandono del domicilio

domestico da parte del coniuge non legalmente separato, non già, come

invece sostiene un'altra corrente giurisprudenziale, quando vi sia

l'effettiva inosservanza dell'obbligo di assistenza morale e materiale

verso i familiari o quando l'abbandono sia mezzo per la consumazione

del reato. Per il Pretore di S. Arcangelo, infatti, l'art. 570 del

Codice penale costituirebbe la sanzione penale dell'obbligo della

coabitazione posto dall'art. 143 del Codice civile e con ciò sarebbe

in contrasto, oltre che con una concezione moderna dei rapporti di

diritto matrimoniale, che tenderebbe, "come conquista di un costume

più evoluto", a porre i coniugi sopra un piano di parità e a

circoscrivere le norme che regolano l'istituto matrimoniale nell'ambito

del diritto privato, coi precetti costituzionali sopra ricordati. Con

quello dell'art. 13, che proclama l'inviolabilità della libertà

personale, in quanto questa sarebbe violata da una sanzione penale

posta a tutela di un obbligo, qual'è quello della coabitazione (come

l'altro della fedeltà), di natura privatistica, derivante dalla

volontà negoziale manifestata dal coniuge. Col precetto dell'art. 16,

che riconosce la libertà di circolazione e soggiorno e ne consente la

limitazione soltanto per motivi di sanità e di sicurezza pubblica,

stabiliti dalla legge in via generale, e non, come nel caso, in

conseguenza di uno status che trae origine, come quello di coniuge, da

un rapporto privatistico. Col precetto dell'art. 29, secondo comma, in

quanto la norma impugnata violerebbe il principio paritario stabilito

per i rapporti tra i coniugi. L'obbligo della coabitazione infatti,

sostiene l'ordinanza pretorile, dovrebbe sussistere, se il matrimonio

è fondato su basi di eguaglianza, soltanto qualora la residenza o il

domicilio domestico fossero scelti di comune accordo tra i coniugi; non

potrebbe, invece, essere imposto a un coniuge (la moglie) che, per

legge, deve seguire il marito.

3. - Non c'e stata costituzione di parti, né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. - La stessa questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata dalla difesa dell'imputato nel corso di un procedimento

penale davanti al Pretore di Courgné che, avendola ritenuta rilevante

e non manifestamente infondata, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli

atti alla Corte,

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 212 del 29 agosto 1964.

5. - Secondo quanto si legge nell'ordinanza, la violazione dei

principi della libertà naturale della donna e della libera

circolazione della stessa deriverebbe dal fatto che la scelta del

domicilio domestico sia lasciata dalla legge all'arbitrio esclusivo del

marito e non all'accordo fra i coniugi. Né il contrasto con la parità

nel matrimonio, sancito dall'art. 29 della Costituzione, può ritenersi

sanato dal fatto che il medesimo art. 29 prevede limiti legislativi al

principio dell'eguaglianza dei coniugi a garanzia dell'unità

familiare. Non sarebbe, infatti, manifestamente infondato ritenere che

l'attribuzione del potere di scelta della residenza al marito

rappresenti, per la troppa ampia configurazione legislativa del limite

al principio dell'eguaglianza fra i coniugi, una violazione della norma

costituzionale.

6. - Non v'è stata costituzione di parte, né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :

1. - I giudizi, che riguardano le medesime questioni di

costituzionalità, possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Le due ordinanze, malgrado talune differenze nello svolgimento

dei motivi che sorreggerebbero l'incostituzionalità della norma

impugnata, sostanzialmente concordano nel ritenere che la norma

dell'art. 570 del Codice penale altro non sia se non una norma

sanzionatrice dell'altra contenuta nel Codice civile all'art. 144,

giusta la quale la moglie è tenuta ad accompagnare il marito ovunque

egli creda opportuno di fissare la sua residenza, e pertanto violatrice

della eguale condizione dei coniugi nel matrimonio. Ora, codesto

presupposto della sollevata questione di legittimità è affatto

insussistente. La norma impugnata non punisce la moglie che si rifiuti

di seguire il marito nella residenza da costui fissata, o che abbandoni

il domicilio domestico, ma il coniuge (sia il marito, sia la moglie),

il quale, mediante codesto rifiuto o abbandono (o in altra guisa

prevista dalla medesima norma), viene meno all'obbligo fondamentale

della società coniugale, che consiste nella mutua assistenza materiale

e morale. Non è dunque l'abbandono del domicilio a integrare da solo

la figura del reato, ma l'abbandono in quanto modo di sottrarsi agli

obblighi di assistenza ai quali i coniugi sono vicendevolmente tenuti.

E le stesse considerazioni, com'è evidente, valgono altresì ad

escludere che la norma abbia il fine di conferire la sanzione penale

all'obbligo della coabitazione, posto dall'art. 143 del Codice civile,

in sé e per sé considerato.

Ne consegue che l'art. 570 del Codice penale, prevedendo come reato

il comportamento di "chiunque, abbandonando il domicilio domestico...

si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti... alla qualità di

coniuge", non viola il principio della eguaglianza morale e giuridica

dei coniugi posta dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione come

base sulla quale è "ordinato" il matrimonio.

3. Stando così le cose, non occorre seguire le ordinanze, e

segnatamente quella del Pretore di S. Arcangelo, in alcune

qualificazioni e affermazioni singolari circa la natura del matrimonio

e degli obblighi che ne derivano; e potrebbero ritenersi assorbite

anche le questioni relative agli artt. 13, primo comma, e 16, primo

comma, della Costituzione, le quali logicamente derivano dalla

violazione dell'altra, fondamentale e determinante nel caso sottoposto

alla Corte, dell'art. 29. Ma si può anche aggiungere che

l'inviolabilità della libertà personale, quale deve essere intesa

nella enunciazione che ne fa l'art. 13 citato, o la garanzia posta

dall'art. 16 (libertà di circolare e soggiornare liberamente in

qualsiasi parte del territorio nazionale) o non vengono punto in

discussione nel caso in esame, o, comunque, non possono ritenersi

violate da limitazioni poste in relazione a un particolare status della

persona.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui giudizi indicati in epigrafe,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della

norma contenuta nel primo comma dell'art. 570 del Codice penale, in

relazione agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, e 29, secondo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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