Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della

legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio) - aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio) - promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1996 dal

pretore di Forlì nel procedimento penale a carico di Milena

Crescenti, iscritta al n. 918 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 giugno 1996 nel corso di un

procedimento penale promosso nei confronti di un genitore divorziato

che si era sottratto all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto

per il mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, il pretore di

Forlì ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della

legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento

del matrimonio) - aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n.

74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di

matrimonio) -- nella parte in cui, disponendo che al coniuge che si

sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno fissato con la

sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio si applicano le

pene stabilite dall'art. 570 cod. pen., non prevede che il reato sia

punibile a querela della persona offesa;

che il giudice rimettente denuncia la disparità di trattamento

rispetto alla disciplina dettata per l'ipotesi, considerata analoga,

di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per la quale

l'azione penale sarebbe procedibile solo a querela (art. 570 cod.

pen.);

che dalla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale

dipenderebbe la decisione del giudizio principale giacché, se la

questione fosse accolta, l'azione penale dovrebbe essere dichiarata

improcedibile, non avendo il figlio maggiorenne, persona offesa dal

reato, proposto querela;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, richiamando la giurisprudenza costituzionale (sentenza n.

325 del 1995), ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile o manifestamente infondata;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale è

diretta ad assimilare, quanto alla procedibilità a querela della

persona offesa, il reato commesso dal genitore che si sottrae

all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto per il mantenimento dei

figli dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 12-sexies della legge

n. 898 del 1970, aggiunto dall'art. 21 della legge n. 74 del 1987) al

reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570

cod. pen.), venendo denunciata la lesione della parità di

trattamento (art. 3 Cost.) che deriverebbe dalla procedibilità a

querela soltanto nel secondo caso e non anche nel primo;

che analoga questione, prospettata in considerazione della

posizione dei figli di genitori divorziati rispetto a quella dei

figli di genitori conviventi o separati, è stata esaminata dalla

Corte, che l'ha dichiarata inammissibile (sentenza n. 325 del 1995),

giacché, pur essendo comune il fondamento delle prestazioni inerenti

al mantenimento dei figli da parte dei genitori, quale espressione di

un dovere che può atteggiarsi con modalità diverse in caso di

convivenza, separazione o divorzio dei coniugi, tuttavia le segnalate

disarmonie nel disegno normativo possono essere superate solo dal

legislatore secondo una ponderazione dei diversi interessi;

che, difatti, l'intervento richiesto alla Corte non renderebbe

omogenee le discipline poste a raffronto - la cui diversità, nel

caso di figli maggiorenni, potrebbe riguardare anche la

configurabilità o meno del reato nel contesto della violazione degli

obblighi di assistenza familiare - ma toccherebbe solo l'aspetto

della procedibilità, esaurendosi esclusivamente in uno degli

elementi che diversificano le situazioni considerate;

che il giudice rimettente non aggiunge argomenti nuovi o diversi

rispetto a quelli a suo tempo esaminati, per cui la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12-sexies della legge 1

dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio) - aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74

(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio)

- sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1997:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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