Codice penale

Art. 569 c.p. — Pena accessoria

La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della ((responsabilita' genitoriale)) o della tutela legale. 237 244

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

237

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 febbraio 2012, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/2012, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

Corte Costituzionale

244

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 gennaio 2013, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 30/01/2013, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 7/2013

    Ha colpito questo articolo
    23 gennaio 2013

    È costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 569 cod. pen., nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566, secondo comma, cod. pen., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. Nella fattispecie in questione, la pena accessoria incide su una potestà che coinvolge non soltanto il suo titolare ma anche, necessariamente, il figlio minore, di modo che può ritenersi giustificabile l'interruzione di quella relatio (sul piano giuridico se non naturalistico) solo in quanto essa si giustifichi proprio in funzione degli interessi del minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione. Pertanto, non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell'art. 3 Cost, il disposto della norma censurata che, ignorando l'interesse del minore, statuisca la decadenza dalla potestà genitoriale sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l'interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso. All'irragionevole automatismo legale occorre dunque sostituire - quale soluzione costituzionalmente più congrua - una valutazione concreta del giudice, così da assegnare all'accertamento giurisdizionale sul reato null'altro che il valore di "indice" per misurare la idoneità o meno del genitore ad esercitare le proprie potestà. La violazione del principio di ragionevolezza, che consegue all'automatismo previsto dalla norma censurata, deve essere affermata anche alla luce dei caratteri propri del delitto di cui all'art. 566, secondo comma, cod. pen., perché la natura del reato in questione - non diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 31 del 2012 in relazione al delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, secondo comma, cod. pen. - non implica un giudizio di necessaria "indegnità" del genitore. L'illegittimità costituzionale deve essere altresì affermata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., ossia sul versante della necessaria conformazione del quadro normativo agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese sul versante specifico della protezione dei minori. Vengono qui in rilievo, quali norme interposte rispetto al principio sancito dall'art. 117, primo comma, Cost., una serie di importanti e del tutto univoci strumenti di carattere pattizio, con i quali la disciplina oggetto di impugnativa viene a porsi in evidente ed insanabile contrasto: la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (art. 3); la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (art. 6). In tale contesto non sembrano neppure trascurabili le specifiche indicazioni enunciate dalle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una "giustizia a misura di minore", adottate il 17 novembre 2010, nella 1098^ riunione dei delegati dei ministri, posto che, fra gli altri importanti principi, il documento espressamente afferma che "Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva attuazione del diritto dei minori a che il loro interesse superiore sia al primo posto, davanti ad ogni altra considerazione, in tutte le questioni che li vedono coinvolti o che li riguardano". - Sulla violazione del principio di ragionevolezza nel caso in cui una norma, ignorando l'interesse del minore, statuisca la perdita della potestà sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l'interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso, v. la menzionata sent. n. 31 del 2012.

    Art. 569 c.p. · Art. 566 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 31/2012

    Ha colpito questo articolo
    23 febbraio 2012

    Non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione in ordine ai parametri evocati della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, dell'articolo 569 del codice penale, nella parte in cui prevede «l'applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale a seguito della commissione del reato di cui all'art. 567 c.p.». Sia pure in forma concisa, ma sufficiente, l'ordinanza di rimessione dà conto delle ragioni che la sostengono, ponendo l'accento sui diritti inviolabili del minore, sulla necessità di valutarne i preminenti interessi, sull'incompatibilità di tale esigenza con l'automatismo che caratterizza l'applicazione della pena accessoria della decadenza dalla potestà genitoriale nei confronti del condannato per il delitto di alterazione di stato, quando il soggetto in questione sia il genitore del minore, sull'irragionevolezza di tale automatismo.

    Art. 569 c.p. · Art. 567 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 723/1988

    Questione infondata
    23 giugno 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 569 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 30 Cost., con ordinanza emessa il 4 aprile 1986 dal Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO…

    Art. 569 c.p. · Art. 30 cost. · Art. 566 c.p. · Art. 567 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 2013 al 7 febbraio 2014. 3 parole tolte, 2 parole aggiunte.

La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della tolto: potesta' dei genitori aggiunto: responsabilita' genitoriale o della tutela legale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art569 · fonte del testo

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