Art. 527 c.p. — Atti osceni
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[1]Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
[2]((La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da cio' deriva il pericolo che essi vi assistano)).
[3]Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila.
Testo in vigore dal 8 agosto 2009 al 6 febbraio 2016
