Art. 527 c.p. — Atti osceni
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[1]Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
[2]Se il fatto avviene per colpa, la pena e' della multa da lire trecento a tremila.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 gennaio 2000
