Codice penale

Art. 452-terdecies c.p. — Omessa bonifica

((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000)).

Testo vigente dal 29 maggio 2015

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art452terdecies · fonte del testo

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