Codice penale

Art. 52 c.p. — Difesa legittima

[1]Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

[2]Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste ((sempre)) il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

  • a)la propria o la altrui incolumita':
  • b)i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.

[3]((Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano)) anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale.

[4]((Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone)).

Testo vigente dal 18 maggio 2019

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 278/1990

    Parametro
    31 maggio 1990

    Inammissibilità della questione per irrilevanza, risultando nella specie esserci stata vera e propria "violenza" nei sensi di cui all'art. 43 del cod. pen. mil. di pace, sub specie di "maltrattamenti", e non sussistendo peraltro gli estremi della legittima difesa, dato che la violenza al momento del fatto si era ormai esaurita, e l'agente intendeva soltanto reagire alla minaccia di un male futuro ed eventuale.

    Art. 42 c.p. · Art. 52 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per ciò che concerne la legittima difesa (art. 52), la Commissione parlamentare ha osservato che tale difesa deve essere proporzionata non solo alla offesa, ma anche all'entità del diritto che si vuole difendere. Ma questo concetto non mi sembra possa approvarsi. La difesa deve essere proporzionata all'entità dell'offesa e non necessariamente all'importanza dell'interesse che si vuole difendere. Anzi, l'aggressione denota, non di rado, tanto maggiore perversità e pericolosità, quanto meno rilevante è il bene aggredito. Non si nega che, talvolta, anche l'importanza dell'interesse da difendere possa costituire un elemento per giudicare della gravità dell'offesa, ma non è mai questo un elemento essenziale e non può mai essere l'unico elemento di valutazione della legittimità della difesa. La gravità dell'offesa consiste nella gravità del pericolo, nel modo, cioè, in cui si offende (circostanze e modalità). La stessa Commissione avrebbe voluto che si sostituisse la parola «respingere» alla parola «difendere». Ciò significa, se ho ben compreso, che in luogo di dire: «costretto dalla necessità di difendere un diritto», si dovrebbe dire: «costretto dalla necessità di respingere il pericolo attuale di un'offesa ingiusta». Ma l'espressione: «difendere un diritto», è più precisa, in quanto designa non solo il fatto della difesa, ma altresì l'oggetto della medesima.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 36

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2006 al 18 maggio 2019. 5 parole tolte, 59 parole aggiunte in 3 capoversi.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste aggiunto: sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se …

tolto: La disposizioneaggiunto: Le disposizioni di cui al secondo tolto: comma si applica aggiunto: e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditorialeaggiunto: .

aggiunto: Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art52 · fonte del testo

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