Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 333 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dal Pretore

di San Donà di Piave, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1984

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259

dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di S. Donà di Piave, con ordinanza 12

gennaio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 333 c.p. (Abbandono individuale di un pubblico ufficio,

servizio o lavoro) nel corso di procedimento penale che vede imputati

del suddetto reato medici liberi professionisti convenzionati che

hanno abbandonato il servizio per protestare contro il mancato

rinnovo dell'accordo collettivo nazionale;

che, secondo il rimettente, dalla giurisprudenza della Corte

Costituzionale e della Corte di Cassazione si evincerebbe che la

titolarità del diritto di sciopero spetta solo ai lavoratori

dipendenti e non anche a quelli autonomi e pertanto i suddetti

imputati, quali lavoratori autonomi, non potrebbero beneficiare della

esimente ex art. 51 c.p., con conseguente violazione degli artt. 3,

39 e 40 della Costituzione;

Considerato che dalla giurisprudenza costituzionale in tema di

diritto di sciopero non si evince minimamente l'assunto-presupposto

della questione sollevata e che anzi la sentenza n. 222 del 17 luglio

1975 contiene un'interpretazione contraria a tale assunto;

che altrettanto può dirsi per la giurisprudenza della Corte di

Cassazione (la cui sentenza n. 3278 del 29 giugno 1978 - Sez. lavoro

ha anzi affermato che costituisce esercizio del diritto di sciopero

proprio il ricorso ad azioni dirette riguardanti le convenzioni dei

medici convenzionati con l'INAM);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale appare

manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 333 cod. pen. sollevata dal Pretore di S.

Donà di Piave con ord. 12 gennaio 1984, in riferimento agli art.li

3, 39 e 40 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:145 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari