Codici penali militari di pace e di guerra

Art. 42 — Difesa legittima

[1]Per i reati militari, in luogo dell'articolo 52 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

[2]Non e' punibile chi ha commesso un fatto costituente reato militare, per esservi stato costretto dalla necessita' di respingere da se' o da altri una violenza attuale e ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

[3]Non e' punibile il militare, che ha commesso alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto del titolo terzo, libro secondo, per esservi stato costretto dalla necessita':

[4]1° di difendere i propri beni contro gli autori di rapina, estorsione, o sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ovvero dal saccheggio;

[5]2° di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione o alle loro appartenenze, se cio' avviene di notte; ovvero se la casa o l'edificio di abitazione, o le loro appartenenze, sono in luogo isolato, e vi e' fondato timore per la sicurezza personale di chi vi si trovi.

[6]Se il fatto e' commesso nell'atto di respingere gli autori di scalata, rottura o incendio alla casa o ad altro edificio di abitazione, o alle loro appartenenze, e non ricorrono le condizioni prevedute dal numero 2° del comma precedente, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione non inferiore a dieci anni; alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da sei a venti anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art42 · fonte del testo

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