Art. 504 c.p. — Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e' commesso con lo scopo di costringere l'Autorita' a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni. 98

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

98

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-13 giugno 1983, n. 165 (in G.U. 1ª s.s. 15/6/1983, n. 163), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita' a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare".

Testo vigente dal 16 giugno 1983

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 165/1983

    Illegittimità dichiarata
    13 giugno 1983

    Con sentenza n.290 del 27 dicembre 1974 e` stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.503 c.p., il quale puniva lo sciopero per fini non contrattuali, nella considerazione che rientra nella previsione dell'art.40 Cost. anche lo sciopero non avente finalita` economiche, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero a impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` dello Stato.La medesima ratio ricorre per la fattispecie prevista dall'art.504 c.p., che si differenzia dalla fattispecie di cui all'art.503 per la natura del movente del reo, che per l'art.503, consiste nel fine politico e per l'art.504 nell'intento di costringere l'Autorita` a dare od omettere un prvvedimento ovvero di influire sulle deliberazioni di essa. Sotto ogni altro profilo le fattispecie suindicate coincidono, in quanto l'azione e` la medesima e si realizza analogamente mediante lo sciopero dei lavoratori. Va, pertanto, in perfetta analogia a quanto gia` fatto per l'art.503, dichiarata la illegittimita` costituzionale dell'art.504 c.p., nella parte in cui punisce lo sciopero per protesta contro la pubblica autorita`, a meno che detto sciopero sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero a impedire o ad ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita` popolare. (Fondatezza "in parte qua" della questione di l.c. dell'art.504 c.p., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost.). Cfr. s. n.290/74

    Art. 504 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 123/1962

    Questione infondata
    28 dicembre 1962

    Le sanzioni comminate dall'art. 504 C.P. non si rendono applicabili nel caso di scioperi promossi da fini economici, in cui la pretesa degli scioperanti si faccia valere di fronte alla pubblica autorità che assume la qualità di parte del rapporto di lavoro, allo scopo di ottenere che la disciplina di quest'ultimo venga modificata a favore dei dipendenti. La differenziazione operata dal legislatore penale - che emerge mettendo a confronto l'art. 504 C.P. con il precedente art. 503 - fra l'ipotesi della generica pressione esercitata sulla pubblica autorità e quella di sciopero politico mostra come la pressione stessa debba apprezzarsi diversamente secondo che venga effettuata allo scopo di ottenere provvedimenti che attengono all'indirizzo generale del Governo (e quindi senza alcun collegamento con l'ipotesi dell'art. 40), o invece altri i quali, per essere suscettibili di incidere in modo diretto sul settore del lavoro subordinato e sul rapporto che disciplina quest'ultimo, possono giovarsi della tutela costituzionale.

    Art. 40 cost. · Art. 330 c.p. · Art. 504 c.p. · Art. 505 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 47/1958

    Questione infondata
    2 luglio 1958

    La disposizione dell'art. 40 Cost. riguarda soltanto il "diritto di sciopero", non anche quello di "serrata". E se anche da detta norma si volesse argomentare sulla liceità della serrata fatta al fine di risolvere con essa contrasti relativi a rapporti di lavoro, siffatta argomentazione non potrebbe mai essere utilizzata per quanto riguarda l'art. 506 Cod. pen., nella parte in cui, richiamando il precedente art. 504, prevede la serrata fatta da esercenti di piccole aziende commerciali "allo scopo di costringere l'autorità a dare un provvedimento", non venendo in questione in tale ipotesi alcun rapporto di lavoro. Pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 Cod. pen., sollevata in riferimento alla suddetta norma della Costituzione.

    Art. 504 c.p. · Art. 506 c.p. · Art. 40 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 giugno 1983

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 16 giugno 1983.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 2-13 giugno 1983, n. 165 (in G.U. 1ª s.s. 15/6/1983, n. 163), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita' a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art504 · fonte del testo

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