Art. 405 c.p. — Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa
[1]Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose ((del culto di una confessione religiosa)), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.
[2]Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni. 185
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
185La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 9 luglio 2002, n. 327 (in G.U. 1ª s.s. 17/7/2002, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene piu' gravi, anziche' le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti".
Testo vigente dal 28 marzo 2006
