Art. 405 c.p. — Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

[1]Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose ((del culto di una confessione religiosa)), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.

[2]Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni. 185

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

185

La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 9 luglio 2002, n. 327 (in G.U. 1ª s.s. 17/7/2002, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene piu' gravi, anziche' le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti".

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 327/2002

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 2002

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 405 del codice penale, nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

    Art. 405 c.p. · Art. 406 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 188/1975

    Questione infondata
    8 luglio 1975

    Sono inammissibili per manifesta irrilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405 del C.P., nonché - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 dello stesso, giacché, ove la disparità di trattamento risultante dal raffronto tra gli art. 403 e 405, da un lato, e l'art. 406, dall'altro, fosse da giudicare privo di giustificazione e quindi costituzionalmente illegittima, la pronuncia di questa Corte non precluderebbe l'applicazione delle norme degli artt. 403 e 405 nel giudizio a quo, avente ad oggetto un caso di offesa alla religione cattolica e di turbamento di funzioni della stessa.

    Art. 405 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 403 c.p. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nessuna osservazione venne fatta sulle disposizioni contenute in questo titolo. Originariamente esso era distinto in due capi, dei delitti contro le leggi di ordine pubblico, e dei delitti contro la polizia di sicurezza. Ora ritenni che tale distinzione non fosse necessaria, dato che si tratta sempre della medesima oggettività giuridica; e però la soppressi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 152

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 2002 al 28 marzo 2006. 1 parola tolta, 4 parole aggiunte.

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto tolto: cattolico aggiunto: di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art405 · fonte del testo

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