Art. 505 c.p. — Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarieta' con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 53/1986

    Questione infondata
    24 marzo 1986

    La sospensione, per protesta, dell'attività aziendale da parte del datore di lavoro con soltanto uno o due dipendenti - che l'art. 505 cod. pen. incrimina come serrata - non può assimilarsi all'ipotesi in cui la sospensione dell'attività aziendale - secondo la Corte, dovendosi considerare "sciopero", illegittimamente punita nell'art. 506 cod. pen. - da parte di chi, non avendo persone alle proprie dipendenze, gestisce personalmente l'azienda. E poiché la scarsa rilevanza del fatto (per l'accertato minimo numero dei dipendenti) trova bensì definizione, nell'ambito penale, mercè le valutazioni sulla gravità del reato agli effetti della misura della pena, la disparità di trattamento, prospettata in proposito, tra piccoli imprenditori appartenenti alla medesima categoria professionale, non può dirsi ingiustificata. (Infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 505 cod. pen., in quanto incrimina come serrata la sospensione dell'attività aziendale pur se effettuata - in adesione a sciopero di protesta indetto dalla categoria di appartenenza, prevalentemente costituita da piccoli imprenditori senza dipendenti - da parte di chi abbia uno o due dipendenti soltanto.) - S. n. 222/1975.

    Art. 505 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

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  • Sentenza n. 141/1967

    Questione infondata
    15 dicembre 1967

    Soggetto della previsione dell'art. 35 Cost. (tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni) è il lavoratore e non già il datore di lavoro, la cui libertà di iniziativa e di azione trova garanzia, su altro piano e con diverso regime, nell'art. 41 Cost. (Principio affermato nella decisione, di non fondatezza, di questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 35 e 39 Cost., dell'art. 505 codice penale, nella parte relativa alla serrata per protesta motivata da ragioni estranee ai rapporti di lavoro).

    Art. 35 cost. · Art. 39 cost. · Art. 505 c.p.

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  • Sentenza n. 123/1962

    Questione infondata
    28 dicembre 1962

    Non è contestabile la sussistenza di interessi comuni a intere categorie di lavoratori; interessi che, appunto per questo loro carattere diffusivo, non potrebbero non risultare compromessi, sia pure in modo potenziale, per tutti coloro che ne sono titolari, allorché abbiano subito offesa anche solo in confronto a rapporti di lavoro di singoli o di gruppi limitati di lavoratori. Pertanto, la sospensione dal lavoro la quale venga effettuata in appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolge uno sciopero già in via di svolgimento, ad opera di lavoratori appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, non può non trovare giustificazione ove sia accertata l'affinità dello esigenze che motivano l'agitazione degli uni e degli altri, tale da fare fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte. È poi questione di apprezzamento, da rilasciare al giudice di merito, la verifica della sussistenza dei requisiti menzionati, dovendosi argomentare, nei singoli casi, dalla situazione di fatto la specie ed il grado del collegamento fra gli interessi economici di cui si invoca la soddisfazione e, in relazione ad esso, determinare l'ampiezza da assegnare al complesso categoriale formato dai titolari degli interessi stessi; ampiezza che, com'è ovvio, potrà risultare maggiore o minore a seconda della natura delle rivendicazioni avanzate e delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono fatte valore.

    Art. 40 cost. · Art. 330 c.p. · Art. 504 c.p. · Art. 505 c.p.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art505 · fonte del testo

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