Art. 403 c.p. — Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone
[1]((Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
[2]Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
197La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 29 aprile 2005, n. 168 (in G.U. 1ª s.s. 4/5/2005, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice".
Testo vigente dal 28 marzo 2006
