Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1962 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 330, 504 e

505 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1961

dal Tribunale di Livorno nel procedimento penale a carico di Arzilli

Aldo ed altri, iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1962 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo

1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1962 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 20 ottobre 1961, emessa nel corso di un

procedimento penale avanti il Tribunale di Livorno contro Arzilli Aldo

ed altri 192 dipendenti dell'azienda tramviaria automobilistica

municipale (A.T.A.M.) di Livorno, imputati del reato di cui agli artt.

330 e 504-505 del Cod. pen, è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale in ordine alla possibilità di ritenere

compatibile con l'art. 40 della Costituzione sia la prima di dette

disposizioni, che non regola ma disconosce il diritto di sciopero per

alcune categorie di lavoratori, e sia quelle di cui ai successivi artt.

504 e 505 riguardanti le astensioni collettive dal lavoro determinate

da motivi non economici.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10

marzo 1962, n. 66, e regolarmente notificata e comunicata ai sensi di

legge.

Si è costituita nel presente giudizio solo l'Avvocatura dello

Stato che nelle deduzioni depositate il 17 novembre 1961, osserva come

le fattispecie considerate negli artt. 504 e 505 si riferiscono ad

astensioni dal lavoro che non possono ritenersi incluse nell'ambito del

concetto tecnico di sciopero, nel quale non rientrano né quelle che

sono ispirate a fini politici (e che devono considerarsi piuttosto

espressione di una diversa figura, configurabile quale resistenza

collettiva, che è situazione di mero fatto non suscettibile di

qualificazione giuridica positiva), né le altre che tendono ad

affermare la solidarietà con altri lavoratori in isciopero, a meno che

le astensioni stesse non fossero effettuate da appartenenti alla stessa

categoria di questi ultimi.

Tale interpretazione sarebbe implicitamente confermata, ad avviso

dell'Avvocatura, dalla sentenza n. 29 del 1960 della Corte, che, mentre

dalla dichiarazione di illegittimità del primo comma dell'art. 502

del Cod. pen. ha fatto discendere in via conseguenziale anche quella

del secondo comma, non ha viceversa esteso la pronuncia stessa ai

successivi artt. 503, 504, 505 del Cod. penale.

Altro motivo di conforto alla tesi sostenuta trae da un recente

schema di disegno di legge che, nel predisporre una disciplina dei

conflitti di lavoro di interesse generale, appresta una strumentazione

legale per la loro composizione: ciò che fa presupporre l'esistenza di

conflitti che investono i soggetti del rapporto lavorativo, e non già

altri a questo estranei.

Per la seconda questione sollevata, relativa all'art. 330,

l'Avvocatura mette in rilievo la diversità dei termini che presenta,

dato che per essa vengono in considerazione i limiti soggettivi del

diritto di sciopero, che vigono anche quando questo sia promosso da

motivi di indole contrattuale ove l'astensione dal lavoro provenga da

chi sia legato da un rapporto di pubblico impiego o con imprese

abilitate all'esercizio privato di funzioni o servizi pubblici, o

comunque quando il rapporto stesso attenga a servizi di pubblica

necessità: dal che deriva che la questione non è configurabile come

di legittimità costituzionale ma piuttosto di interpretazione della

legge penale. Conclude chiedendo che vengano dichiarate infondate le

questioni sollevate.

Con memoria del 3 maggio 1962 l'Avvocatura ha ribadito le

argomentazioni formulate e insistito nelle conclusioni dedotte. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del Tribunale di Livorno propone due specie di

questioni. La prima riguarda la compatibilità con l'art. 40 della

Costituzione, che garantisce il diritto soggettivo di sciopero,

dell'art. 330 del Cod. penale, il quale punisce come delitti contro la

pubblica Amministrazione l'abbandono collettivo del lavoro effettuato

dagli appartenenti a quattro categorie di personale, e cioè i pubblici

ufficiali, gli incaricati di pubblici servizi aventi la qualifica di

impiegati, i privati che, senza essere organizzati in imprese,

eserciscono servizi pubblici o di pubblica necessità e, infine, i

dipendenti da imprese che attendono ai servizi ora detti. La seconda

questione si riferisce alle ipotesi di sciopero previste dagli artt.

504 e 505 (inclusi nel titolo VIII, dei delitti contro l'economia

pubblica) se effettuati allo scopo di esercitare coazione sulla

pubblica autorità, e, rispettivamente, di esprimere una protesta, o di

manifestare la solidarietà con altri lavoratori.

2. - La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla

interpretazione dell'art. 40 della Costituzione e con sentenza n. 29

del 1960, presupposta la immediata precettività del medesimo anche

nell'attuale periodo di carenza della legge cui esso rinvia, ha

dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 502, secondo comma,

del Cod. pen, che puniva lo sciopero economico di lavoratori legati da

rapporto contrattuale di lavoro, nella considerazione che dovesse

ritenersi decaduto per effetto sia della soppressione dell'ordinamento

corporativo, dal quale traeva l'esclusivo suo fondamento, sia del

principio della libertà sindacale sancito dall'art. 39 della

Costituzione.

Con altra sentenza (n. 46 del 1958), statuendo sulla questione

sottopostale della costituzionalità dell'art. 333 del Cod. pen, ha

poi ritenuto che anche l'astensione dal lavoro da parte di singoli

appartenenti alle categorie di addetti ai pubblici uffici, servizi,

lavori ivi considerati, deve rimanere immune dalle sanzioni penali

quando si dimostri che la medesima abbia avuto luogo al fine di

partecipare ad uno sciopero, e sempreché questo sia da considerare

legittimo.

Il principio, implicito in quest'ultima pronuncia, deve essere

confermato. Ma insieme devono essere ricercati i limiti (coessenziali

ad esso, come a qualsiasi altra specie di diritto) entro cui il suo

esercizio può ritenersi consentito.

Nel procedere a tale ricerca, resa necessaria dal mancato

adempimento da parte del legislatore dell'imperativo a lui imposto

dall'art. 40, la Corte gode di un potere più ristretto di quello

proprio dell'organo legislativo, essendole consentito di far valere

solo quelle, fra le possibili limitazioni, che si desumano in modo

necessario o dal concetto stesso dello sciopero (qual'è derivato dalla

tradizione accolta dal costituente, e che si concreta nell'astensione

totale dal lavoro da parte di più lavoratori subordinati, al fine

della difesa dei loro interessi economici), oppure dalla necessità di

contemperare le esigenze dell'autotutela di categoria con le altre

discendenti da interessi generali i quali trovano diretta protezione in

principi consacrati nella stessa Costituzione.

3. - Poiché l'esame della Corte sulla questione prospettata deve

rimanere circoscritto (a termine dell'art. 23 della legge 11 marzo

1953, n. 87) nell'ambito segnato dalla rilevanza che la sua soluzione

riveste per poter giungere alla decisione del giudizio di merito, in

occasione del quale essa è stata proposta: giudizio vertente, nella

specie, nella materia dello sciopero di lavoratori addetti ad imprese

di servizi pubblici, si tende necessario accertare se nel sistema della

Costituzione si riscontrino elementi idonei ad escludere o limitare il

diritto garantito dall'art. 40 in confronto a quella determinata

categoria di prestatori d'opera.

Non sembra che l'indagine così proposta trovi un ostacolo

pregiudiziale nella lettera dell'art. 40, come si afferma da chi

ritiene che questa consenta limiti pertinenti solo all'esercizio del

diritto, non già alla sua titolarità, con la conseguenza di dover

riconoscere la legittimazione attiva all'esercizio stesso agli

appartenenti a qualsiasi categoria di prestatori d'opera. Infatti, il

potere di regolamentazione che la Costituzione affida alla legge ha per

oggetto il diritto di sciopero in genere e, quindi, appare suscettibile

di rivolgersi a ciascuno degli elementi che entrano a comporlo,

compresi in essi anche i soggetti che ne possono essere titolari,

sempreché tali eventuali limitazioni di carattere soggettivo possano

apparire imposte dall'esigenza di salvaguardare quegli interessi

generali cui si è fatto riferimento.

4. - Pertanto, per decidere circa l'attuale applicabilità

dell'art. 330 ai personali ivi considerati, appare necessaria rendersi

conto della natura delle funzioni affidate alla cura dei medesimi.

Si può nella specie prescindere dall'esame, che sarebbe

pregiudiziale, in ordine alla fondatezza del dubbio che è stato

sollevato, vertente sulla attuale applicabilità, per opera

dell'interprete, e fino a quando non sia intervenuta la nuova

regolamentazione legislativa del diritto di sciopero, delle sanzioni

penali corrispondenti alle fattispecie criminose previste da un Codice

penale ispirato, per quanto riguarda la materia in oggetto, ad una

ideologia ed a principi in tutto contrastanti con quelli cui si informa

il vigente sistema costituzionale. Se ne può prescindere perché, se

pure il dubbio prospettato si dovesse risolvere nel senso della

sopravvivenza delle norme in parola, la loro applicabilità sarebbe

ammissibile solo condizionatamente al rispetto del principio già

enunciato, e cioè entro i limiti in cui la perseguibilità penale

dello sciopero appaia necessitata dal bisogno di salvaguardare dal

danno dal medesimo derivante il nucleo degli interessi generali

assolutamente preminenti rispetto agli altri collegati all'autotutela

di categoria.

Ora la Corte ritiene che i servizi pubblici del genere di quelli di

cui è discussione (e per i quali, come si è detto, la questione

proposta assume il rilievo necessario per potere farla prendere in

considerazione) non rivestono il grado di importanza sufficiente a

provocare, con la lesione degli interessi predetti, la perdita

dell'esercizio del potere garantito dall'art. 40 della Costituzione.

Dal che consegue che ai lavoratori addetti ai servizi medesimi, ove si

mettano in sciopero, non possano venire inflitte le sanzioni previste

dall'art. 330 del Codice penale.

5. - È ora da accertare se a conclusione diversa possa giungersi

in confronto all'altra questione sollevata, riguardante la

costituzionalità degli artt. 504 e 505 del Cod. penale.

In proposito è da ricordare che, come si è prima rilevato, lo

sciopero di cui all'art. 40 è legittimo solo quando sia rivolto a

conseguire fini di carattere economico, secondo si può desumere, fra

l'altro, dalla collocazione del medesimo sotto il titolo terzo della

prima parte della Costituzione, che si intitola, appunto, ai rapporti

economici. È tuttavia da chiarire che la tutela concessa a tali

rapporti non può rimanere circoscritta alle sole rivendicazioni di

indole meramente salariale, ma si estende a tutte quelle riguardanti il

complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle

norme racchiuse sotto il titolo stesso.

Ciò precisato, e passando all'esame della questione sollevata in

ordine all'art. 504, è da ritenere che le sanzioni ivi comminate non

si rendono applicabili nel caso di scioperi promossi da fini economici.

Ciò appare chiaro, perché discende dall'interpretazione prima

data dell'art. 330 - con il quale l'art. 504 deve essere coordinato -

nell'ipotesi che la pretesa degli scioperanti (sempreché essi

rientrino nella categoria degli addetti ai pubblici servizi dei quali

si è parlato) si faccia valere di fronte alla pubblica autorità che

assume la qualità di parte del rapporto di lavoro, allo scopo di

ottenere che la disciplina di quest'ultimo venga modificata a favore

dei dipendenti. Rinviando al seguito l'esame del punto se ad uguale

conclusione possa giungersi anche quando lo sciopero sia effettuato da

lavoratori non dipendenti dall'ente pubblico, a scopo di solidarietà,

è qui da osservare come l'opinione accolta trovi conferma quando si

metta a confronto l'art. 504 con il precedente art. 503. Infatti, la

differenziazione operata dal legislatore penale fra l'ipotesi della

generica pressione esercitata sulla pubblica autorità e quella di

sciopero politico mostra come la pressione stessa debba apprezzarsi

diversamente secondo che venga effettuata allo scopo di ottenere

provvedimenti che attengono all'indirizzo generale del Governo (e

quindi senza alcun collegamento con la ipotesi dell'art. 40), o invece

altri i quali, per essere suscettibili di incidere in modo diretto sul

settore del lavoro subordinato e sul rapporto che disciplina

quest'ultimo possono giovarsi della tutela costituzionale.

6. - Per quanto poi riguarda la questione di costituzionalità

dell'art. 505, che punisce lo sciopero indetto "soltanto" per

solidarietà con altri lavoratori, la Corte ritiene non fondate le

deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui lo sciopero sarebbe

da considerare legittimo solo nel caso che si inserisca in un conflitto

determinato da motivi contrattuali, e conseguentemente quando questi

siano fatti valere in confronto del datore di lavoro con il quale

sussiste il rapporto, dal quale solamente può ottenere soddisfazione

la pretesa posta ad oggetto dello sciopero stesso.

Infatti, non è contestabile la sussistenza di interessi comuni a

intere categorie di lavoratori; interessi che, appunto per questo loro

carattere diffusivo, non potrebbero non risultare compromessi, sia pure

in modo potenziale, per tutti coloro che ne sono titolari, allorché

abbiano subito offesa anche solo in confronto a rapporti di lavoro di

singoli o di gruppi limitati di lavoratori.

Pertanto, la sospensione del lavoro la quale venga effettuata in

appoggio a rivendicazioni di carattere economico cui si rivolge uno

sciopero già in via di svolgimento, ad opera di lavoratori

appartenenti alla stessa categoria dei primi scioperanti, non può non

trovare giustificazione ove sia accertata l'affinità delle esigenze

che motivano l'agitazione degli uni e degli altri, tale da fare

fondatamente ritenere che senza l'associazione di tutti in uno sforzo

comune esse rischiano di rimanere insoddisfatte.

È poi questione di apprezzamento, da rilasciare al giudice di

merito, la verifica della sussistenza dei requisiti menzionati,

dovendosi argomentare nei singoli casi dalla situazione di fatto la

specie ed il grado del collegamento fra gli interessi economici di cui

si invoca la soddisfazione ed, in relazione ad esso, determinare

l'ampiezza da assegnare al complesso categoriale formato dai titolari

degli interessi stessi; ampiezza che, com'è ovvio, potrà risultare

maggiore o minore a seconda della natura delle rivendicazioni avanzate

e delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono fatte valere.

7. - Gli aspetti di incostituzionalità che si sono rilevati nei

confronti degli artt. 330, 504 e 505 non possono però condurre ad una

pronuncia che dichiari la loro illegittimità. Ciò perché le norme

consacrate negli articoli stessi, data la genericità delle loro

formulazioni, racchiudono ipotesi di abbandono del lavoro allo scopo di

turbarne la continuità e regolarità, le quali, non rivestendo quei

caratteri che si sono visti essere propri dello sciopero economico, non

sono sufficienti a sottrarre gli scioperanti alle sanzioni penali ivi

previste.

Sicché compete al giudice di merito disapplicare le norme

ricordate in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli

elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca

valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40, ed a rendere in

conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui al citato

art. 51 del Cod. penale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 330, 504, 505 del Cod. penale, ai sensi e nei limiti

risultanti dalla motivazione, salva la necessaria regolamentazione del

diritto di sciopero, ai sensi del precetto consacrato nell'art. 40

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:123 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari