Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/07/1958 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 504 e 506

del Cod. pen., promosso con ordinanza 23 gennaio 1957 del Tribunale di

Caltagirone emessa nel procedimento penale a carico di Vicino Francesco

Paolo ed altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 6 aprile

1957 ed iscritta al n. 34 del Registro ordinanze 1957.

Udita nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1958 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Pretore di Caltagirone, con sentenza 11 novembre 1955,

dichiarava Vicino, Failla ed altri colpevoli del delitto preveduto

dagli artt. 504-506 Cod. pen., per avere sospeso collettivamente la

macellazione delle carni al fine di costringere l'autorità comunale ad

emanare un provvedimento di aumento del prezzo delle carni bovine. La

serrata, deliberata il 31 agosto 1955 dalla Sezione macellai della

delegazione di Caltagirone dell'Associazione dei commercianti della

provincia di Catania, era stata attuata il 2 e 3 settembre successivo

con l'astensione dalla macellazione di otto macellai tutti esercenti,

in proprio e senza dipendenti, altrettanti negozi di vendita di carni

in Caltagirone.

Proponevano appello gli imputati, deducendo la illegittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 504 e 506 Cod. pen.,

perché contrastanti con il principio sancito dall'art. 40 della

Costituzione secondo il quale "il diritto di sciopero si esercita

nell'ambito delle leggi che lo regolano".

Il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza 23 gennaio 1957,

sospendeva il giudizio e disponeva la trasmissione degli atti alla

Corte costituzionale, rilevando l'impossibilità di definire il

giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 504 e 506 Cod. pen., in

relazione agli artt, 40 e 41 della Costituzione, "dato che

l'applicazione delle predette norme del Codice penale sarebbe

incompatibile con il principio di libertà di autotutela sul piano del

lavoro da un canto, ed il principio, altresì, di libertà di

iniziativa economica dall'altro".

L'ordinanza, notificata il 31 gennaio 1957 al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata il 26 gennaio 1957 ai Presidenti

delle Camere, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica del 6 aprile 1957, n. 90.

In questa sede non si sono costituiti né il Presidente del

Consiglio, ne i ricorrenti. Considerato in diritto :

Secondo il combinato disposto degli artt. 502, primo comma, 504,

506 Cod. pen., gli esercenti di aziende commerciali, i quali, non

avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più

sospendono collettivamente il lavoro "con lo scopo di costringere

l'autorità a dare un provvedimento", incorrono nel delitto di serrata.

I macellai di Caltagirone in numero di otto, il 2 e 3 settembre 1955,

in esecuzione della precedente deliberazione della Sezione macellai

dell'Associazione commercianti di Catania, si astenevano dalla

macellazione per costringere il Commissario prefettizio di Caltagirone

ad aumentare il prezzo delle carni. I detti macellai erano tutti

esercenti - in proprio e senza dipendenti - di altrettanti negozi di

vendita di carni.

Ciò posto, la disposizione dell'art. 506 Cod. pen. non è in

contrasto con la norma dell'art. 40 della Costituzione, la quale parla

soltanto del "diritto di sciopero", mentre lo stesso art. 506 esclude

ogni rapporto di lavoro. E se anche dalla disposizione dell'art. 40 si

volesse argomentare sulla liceità della serrata fatta al fine di

risolvere con essa contrasti relativi a rapporti di lavoro, siffatta

argomentazione non potrebbe mai essere utilizzata a proposito dell'art.

506 Cod. penale. Tale disposizione, richiamando l'art. 504 Cod. pen.,

prevede, tra l'altro, - la serrata fatta da esercenti di piccole

aziende commerciali allo "scopo di costringere l'autorità a dare un

provvedimento" - senza nessuna relazione con la norma dell'art. 40

della Costituzione.

Infine circa il preteso contrasto dell'art. 506 Cod. pen. con la

norma dell'art. 41 della Costituzione, è da rilevare che il secondo

comma di detto articolo, come ha ritenuto questa Corte con la sentenza

n. 103 del 25 giugno 1957, pone limiti alla iniziativa economica

privata nel senso che l'autorità può predisporre misure protettive

del benessere sociale e contemporaneamente restrittive della privata

iniziativa, tra cui è da comprendere la disciplina dei prezzi delle

merci a largo consumo, come le carni bovine. E l'esercizio di tale

potere da parte dell'autorità (R. D. 16 dicembre 1926, n. 2174: art.

4; D.L.C.P. S. 15 settembre 1947, n. 896: art. 18, terzo comma) non

consente coazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta dal Tribunale di

Caltagirone con l'ordinanza in data 23 gennaio 1957 sulla legittimità

costituzionale delle norme contenute negli artt. 504 e 506 Cod. pen.,

che disciplinano la serrata di esercenti di piccole industrie o

commerci, in riferimento alle norme degli artt. 40 e 41 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1958.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1958:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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