Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 31/1969

    Ha colpito questo articolo
    17 marzo 1969

    L'art. 330 del codice penale, che punisce l'abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori, non costituisce mera recezione dell'art. 19 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. Non potendo perciò essere considerato esclusivamente come una derivazione dell'ideologia corporativa della quale tale legge fu tipica espressione (come risulta anche dalla circostanza che l'abbandono dell'ufficio effettuato previo concerto in numero di tre o più persone era punito anche dal codice del 1889), l'art. 330 non può ritenersi abrogato per effetto dell'abolizione dell'ordinamento corporativo, tanto più che la genericità della sua formulazione lo rende applicabile anche a fatti di abbandono collettivo del lavoro i quali non abbiano finalità rivendicative degli interessi economici di coloro che l'effettuano. Cfr.: 29/1960.

    Art. 330 c.p.

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  • Sentenza n. 222/1976

    Questione infondata
    3 agosto 1976

    È vero che i servizi pubblici cui si riferiscono gli artt. 330 (nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità parziale pronunciata con sent. n. 31 del 1969) e 340 cod. pen., vietandone, rispettivamente, l'abbandono collettivo e l'interruzione, sono tutti necessari e tra loro in qualche modo complementari perché interdipendenti, ma ciò non esclude che sia sempre possibile individuare quelli che debbono conservare la piena efficienza senza soluzione di continuità - e che sono poi i servizi essenziali - e quelli suscettibili di essere sospesi o ridotti; a tal fine, con riguardo agli ospedali psichiatrici, va tenuto presente l'art. 2, comma quarto, della legge 18 marzo 1968, n. 431, il quale prescrive che "dovrà essere in ogni caso assicurato il rapporto di un infermiere per ogni tre posti di letto e di una assistente sanitaria o sociale per ogni cento posti letto". Le limitazioni del diritto di sciopero e della parità in materia sindacale che ne conseguono trovano giustificazione nel rispetto dei principi basilari dell'ordinamento dello Stato, che è fondato sul lavoro, ma richiede ai sensi dell'art. 2 Cost. l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ne' si verifica lesione del principio di eguaglianza attesa la diversità delle situazioni disciplinate. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dei succitati artt. 330 e 340, sollevate sotto il profilo che per il personale degli ospedali psichiatrici, non potendo contestarsi l'esistenza del requisito della essenzialità dei servizi demandati a tali istituti, il divieto di sciopero verrebbe ad essere assoluto.

    Art. 330 c.p. · Art. 340 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 39 cost.

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  • Sentenza n. 123/1962

    Questione infondata
    28 dicembre 1962

    I servizi pubblici del genere di quelli considerati nell'art. 330 C.P. non rivestono il grado di importanza sufficiente a provocare, con la lesione di interessi generali che trovano diretta protezione in principi consacrati nella Costituzione, la perdita dell'esercizio del potere garantito dall'art. 40 della Costituzione. Da ciò consegue che ai lavoratori addetti a tali servizi, ove si mettano in sciopero, non possano venire inflitte le sanzioni previste dall'art. 330 del Codice penale.

    Art. 40 cost. · Art. 330 c.p. · Art. 504 c.p. · Art. 505 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 1990

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1969 al 29 giugno 1990. 114 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualita' di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', i quali, in numero di tre o piu', abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', sono puniti con la reclusione fino a due anni.

tolto: I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

tolto: Le pene sono aumentate, se il fatto:

tolto: 1° e' commesso per fine politico;

tolto: 2° ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art330 · fonte del testo

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