Art. 506 c.p. — Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o piu' sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla meta'. 69

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

69

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "in relazione all'art. 505, del codice penale, nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza".

Testo vigente dal 24 luglio 1975

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 222/1975

    Illegittimità dichiarata
    17 luglio 1975

    Impropriamente l'art. 506 del cod.pen., definisce serrata la sospensione del lavoro dei piccoli esercenti che personalmente gestiscono un'azienda industriale o commerciale nel campo di una professione, di un'arte o un mestiere giacché la realtà dimostra che in tali casi non ci si trova di fronte a datori di lavoro, bensì ad una categoria di lavoratori definibili autonomi la cui forma di autotutela, strutturata dallo stesso codice sul modello di quello dei lavoratori dipendenti (l'art. 506 esige per la punibilità dei piccoli esercenti che essi sospendano collettivamente -almeno in numero di tre- il lavoro) non può non essere compresa in quel più ampio concetto di sciopero che ha trovato modo di esprimersi nell'attuale mondo del lavoro.

    Art. 505 c.p. · Art. 506 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 47/1958

    Questione infondata
    2 luglio 1958

    La disposizione dell'art. 40 Cost. riguarda soltanto il "diritto di sciopero", non anche quello di "serrata". E se anche da detta norma si volesse argomentare sulla liceità della serrata fatta al fine di risolvere con essa contrasti relativi a rapporti di lavoro, siffatta argomentazione non potrebbe mai essere utilizzata per quanto riguarda l'art. 506 Cod. pen., nella parte in cui, richiamando il precedente art. 504, prevede la serrata fatta da esercenti di piccole aziende commerciali "allo scopo di costringere l'autorità a dare un provvedimento", non venendo in questione in tale ipotesi alcun rapporto di lavoro. Pertanto è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 Cod. pen., sollevata in riferimento alla suddetta norma della Costituzione.

    Art. 504 c.p. · Art. 506 c.p. · Art. 40 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 24 luglio 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 luglio 1975, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "in relazione all'art. 505, del codice penale, nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art506 · fonte del testo

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