Art. 499 c.p. — Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art499 · fonte del testo

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