Codice penale

Art. 348 c.p. — Esercizio abusivo di una professione

[1]((Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

[2]La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita' regolarmente esercitata.

[3]Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo)).

Testo vigente dal 15 febbraio 2018

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 403/2002

    Questione inammissibile
    25 luglio 2002

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 348 (Abusivo esercizio di una professione) del codice penale, dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e de…

    Art. 3 cost. · Art. 348 c.p. · Art. 4 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 199/1993

    Questione infondata
    27 aprile 1993

    Nel sollevare la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 348 cod. pen. e 16 del r.d. n. 274 del 1929 - prevedenti, rispettivamente, il reato di abusivo esercizio delle professioni e l'oggetto e i limiti dell'esercizio della professione di geometra rispetto a quelle di ingegnere o architetto - il giudice rimettente muove dal presupposto che l'art. 348 cod. pen. rappresenti una norma penale in bianco il cui precetto verrebbe ad essere integrato da una fonte non primaria con ciò determinandosi, 'in primis', una violazione del principio di stretta legalità in materia penale, e in secondo luogo un difetto di chiarezza del precetto penale, dal momento che i limiti della professione di geometra sarebbero individuati attraverso espressioni generiche quali "modeste costruzioni". La questione così sollevata, tuttavia, non è intesa a travolgere il solo art. 16 r.d. n. 274/1929 - come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato - ma investe - e non solo formalmente - anche l'art. 348 cod. pen.. Pertanto, nel giudizio della Corte, si impone una verifica, anche se differenziata, di entrambe le norme. - V. massime seguenti.

    Art. 348 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 149/1988

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1988

    Fino a quando lo Stato non riterra` di disciplinarne l'esercizio richiedendo una speciale abilitazione, la "chiropratica" costi- tuisce un lavoro professionale tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni (ex art. 35, primo comma, Cost.) ed iniziativa privata libera (ex art. 41 Cost.); pertanto l'art. 348 cod. pen. (che punisce l'esercizio abusivo di una professione per la quale e` richiesta una speciale abilitazione dello Stato) risulta asso- lutamente inapplicabile nel giudizio a quo ed irrilevante la questione che in tal caso lo concerne. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 348 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 10 e 25 Cost.).

    Art. 348 c.p. · Art. 10 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2229 c.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 15 febbraio 2018. 13 parole tolte, 134 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque abusivamente esercita una professionetolto: , per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Statotolto: , e' punito con la reclusione tolto: fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila aggiunto: da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

aggiunto: La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita' regolarmente esercitata.

aggiunto: Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art348 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari