Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/2000

Altra decisione · depositata il 13/06/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo

e terzo, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della

professione di avvocato e procuratore), convertito nella legge

22 gennaio 1934, n. 36 (Conversione in legge, con modificazioni, del

r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento della

professione di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa

il 23 marzo 1999 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a

carico di Maffei Vito, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1999

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 - prima

serie speciale - dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale per il reato di

cui all'art. 498 del codice penale, richiamato dall'art. 1 del r.d.l.

27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato

e procuratore), convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36

(Conversione in legge, con modificazioni, del r.d.l. 27 novembre

1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento della professione di

avvocato e procuratore), il pretore di Venezia, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 33, quinto comma, e 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e terzo

comma, del citato regio decreto-legge;

che l'imputato, cancelliere dirigente di un ufficio

giudiziario, era accusato di utilizzare, nella formazione degli atti

sottoscritti per ragioni del proprio ufficio, un timbro recante il

titolo di procuratore legale (titolo ora soppresso e corrispondente a

quello di avvocato), pur non essendo mai stato iscritto nel relativo

albo professionale;

che l'imputato aveva ottenuto l'idoneità all'esercizio della

professione legale in data 5 febbraio 1990, superando l'esame di

abilitazione;

che l'art. 498 del codice penale, richiamato dall'art. 1 del

r.d.l. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934,

punisce chiunque assuma il titolo di procuratore legale (ora di

avvocato) se non è iscritto nell'albo corrispondente;

che nel giudizio a quo la difesa ha eccepito l'illegittimità

costituzionale dell'art. 1 del citato regio decreto-legge, per

lesione degli artt. 33, quinto comma, e 3 della Costituzione;

che sussisterebbero i presupposti per l'accoglimento della

questione, perché il giudice a quo ha osservato, quanto alla

rilevanza, che il capo di imputazione richiama il suddetto art. 1; e,

con riguardo alla non manifesta infondatezza, che l'art. 33, quinto

comma, della Costituzione, prescrive il superamento di un esame di

Stato senza far menzione dell'iscrizione all'albo professionale,

quale condizione per l'esercizio professionale;

che, a maggior ragione, sarebbe in contrasto con l'art. 33

della Costituzione la previsione di una sanzione penale per colui che

utilizzi il titolo, avendo superato l'esame di abilitazione

professionale senza essere iscritto all'albo;

che ciò emergerebbe, altresì, dal fatto che l'iscrizione,

intervenuta dopo il superamento dell'esame, costituisce un atto

dovuto, meramente ricognitivo, e l'esame il presupposto sostanziale e

costitutivo dell'abilitazione;

che analogo obbligo non è previsto per i dottori

commercialisti, i quali possono avvalersi del titolo professionale

dopo aver superato l'esame di abilitazione, pur se non iscritti

all'albo;

che tale disparità di trattamento fra procuratori legali e

dottori commercialisti sarebbe ingiustificata e violerebbe il

principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;

che, inoltre, agli avvocati (in passato anche ai procuratori

legali) cancellati dall'albo è consentito l'uso del titolo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo una

pronuncia d'inammissibilità o di infondatezza;

che, secondo l'Avvocatura, la disposizione di cui all'art. 1,

primo e terzo comma, del citato r.d.l. n. 1578 del 1933 non

violerebbe l'art. 33 della Costituzione, per il quale l'abilitazione

all'esercizio della professione non è necessariamente una

conseguenza automatica del superamento dell'esame di Stato; né

lederebbe l'art. 3, attesa la differenza tra le situazioni invocate,

in quanto gli avvocati svolgono un servizio pubblico, ciò che non

può dirsi per i dottori commercialisti.

Considerato che, dopo la proposizione della questione, è entrato

in vigore il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507

(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema

sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,

n. 205), il quale, all'art. 43, ha modificato l'art. 498 del codice

penale, stabilendo per le violazioni, ivi previste, l'applicazione

della sanzione amministrativa pecuniaria;

che, pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice a quo

perché riesamini la rilevanza della questione alla luce del ius

superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 13 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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