Art. 518.1 c.p. — Ulteriori pene accessorie
[1]((La condanna nel caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:
- 1)iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
- 2)l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.)).
[2]((Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, puo' disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice puo' disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attivita' nonche' la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso.)).
[3]((In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se e' ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies.)).
Testo vigente dal 2 giugno 2026
