Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, e' sostituito dal seguente: "La liberta' provvisoria non puo' essere altresi' concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-ter del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art30 · fonte del testo

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