Corte costituzionale

Sentenza n. 508/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/11/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1998 dalla Corte

di cassazione nel procedimento penale a carico di A. G., iscritta al

n. 105 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 5 novembre 1998, la Corte di cassazione ha

sollevato questione di costituzionalità dell'art. 402 cod.

pen. (Vilipendio della religione dello Stato), in riferimento agli

artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.

2. - Premesse le vicende del giudizio di merito, quanto al fatto

storico e quanto alle diverse conclusioni dei giudici di primo grado

e di appello, la Corte rimettente sottolinea in primo luogo la

rilevanza della questione: si tratta infatti di verificare la

legittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto della

contestazione all'imputato.

3. - Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di

cassazione svolge la motivazione dell'ordinanza attraverso una

rassegna del percorso della giurisprudenza costituzionale e delle

modifiche normative in tema di reati "di religione".

La Cassazione muove dalla prima decisione resa dalla Corte

costituzionale sull'art. 402 cod. pen. - sentenza n. 39 del 1965 -

con la quale era stata rigettata una questione di costituzionalità,

riferita agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, principalmente

sul rilievo che la tutela penale rafforzata della religione

cattolica, rispetto alle altre confessioni, trovava giustificazione

nella sua connotazione di religione professata dalla maggioranza dei

cittadini, e dunque nella maggiore ampiezza e intensità delle

reazioni sociali alle offese che alla stessa religione potessero

essere rivolte.

La norma penale in argomento - prosegue la Corte rimettente - si

riferisce alla "religione dello Stato", una nozione, questa, ripresa

dall'art. 1 dello Statuto albertino e ribadita nell'art. 1 del

Trattato Lateranense del 1929, che, oltre a essere incompatibile con

il principio supremo di laicità dello Stato (quale emerge dalle

sentenze nn. 203 del 1989 e 149 del 1995 della Corte costituzionale),

è stata comunque superata dalle modifiche concordatarie del 1984; il

punto 1 del Protocollo addizionale all'accordo di modifica del

Concordato, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, infatti,

afferma che "si considera non più in vigore il principio,

originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione

cattolica come sola religione dello Stato italiano".

E ancora a tale riguardo, la Cassazione rileva che la Corte

costituzionale ha ritenuto che l'espressione "religione dello Stato"

utilizzata nel codice penale, una volta venuta meno la possibilità

di attribuirle l'originario significato, non ha altro senso se non

quello di un semplice "tramite linguistico" con il quale viene

indicata la religione cattolica (sentenze nn. 925 del 1988 e 440 del

1995).

Ciò posto, il giudice rimettente, per argomentare la questione,

assume come propri taluni passaggi di più recenti decisioni della

Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 329 del 1997, osserva la Cassazione, è stato

messo in rilievo che "secondo la visione nella quale si mosse il

legislatore del 1930, alla Chiesa e alla religione cattoliche era

riconosciuto un valore politico, quale fattore di unità morale della

nazione. Tale visione, oltre a trovare riscontro nell'espressione

"religione dello Stato", stava alla base delle numerose norme che,

anche al di là dei contenuti e degli obblighi concordatari,

dettavano discipline di favore a tutela della religione cattolica,

rispetto alla disciplina prevista per le altre confessioni religiose,

ammesse nello Stato. Questa ratio differenziatrice certamente non

vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa

considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e

viceversa (sentenze nn. 334 del 1996 e 85 del 1963, nonché 203 del

1989)".

D'altra parte, prosegue la Cassazione, la giurisprudenza

costituzionale ha da tempo abbandonato il criterio "quantitativo"

inizialmente utilizzato (ad esempio, nelle sentenze nn. 125 del 1957,

79 del 1958 e 14 del 1973) per giustificare la tutela rafforzata a

favore della religione "di maggioranza": già nella decisione n. 925

del 1988 si è affermato che è "ormai inaccettabile ogni tipo di

discriminazione (che si basi) soltanto sul maggiore o minore numero

degli appartenenti alle varie confessioni religiose"; mentre la

successiva sentenza n. 440 del 1995 ha precisato che "l'abbandono del

criterio quantitativo significa che in materia di religione, non

valendo il numero, si impone ormai la pari protezione della coscienza

di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la

confessione religiosa di appartenenza".

Da ultimo - conclude la Cassazione - la Corte costituzionale,

nella già citata sentenza n. 329 del 1997, ha definitivamente

escluso la possibilità di giustificare differenziazioni legislative

nella tutela penale del "sentimento religioso", osservando che "la

protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il

significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà

di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo

stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono,

nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai

diversi contenuti di fede delle diverse confessioni. Il superamento

di questa soglia attraverso valutazioni e apprezzamenti legislativi

differenziati e differenziatori, con conseguenze circa la diversa

intensità di tutela, infatti, inciderebbe sulla pari dignità della

persona e si porrebbe in contrasto col principio costituzionale della

laicità o non confessionalità dello Stato ...: principio che, come

si ricava dalle disposizioni che la Costituzione dedica alla materia,

non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa ma

comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a

tutte le confessioni religiose".

4. - In tale quadro di riferimento, si delineano, ad avviso della

Corte di Cassazione, le seguenti coordinate della questione: a) il

venir meno del carattere di religione "di Stato" per la confessione

cattolica ha riportato quest'ultima nell'ambito della pari dignità

rispetto a ogni altra confessione, conformemente al disegno

costituzionale; b) la Corte costituzionale ha numerose volte

sollecitato il legislatore a rimuovere ogni ingiustificata differenza

di tutela penale tra la religione cattolica e le altre confessioni;

c) il reato di cui all'art. 402 cod. pen. mantiene viceversa una

effettiva discriminazione tra confessioni religiose, tutelando

esclusivamente la religione cattolica.

Ne deriva la necessità di rimettere al controllo di

costituzionalità la compatibilità tra la norma penale in discorso e

i principi espressi negli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma,

della Costituzione. Considerato in diritto

1. - La Corte di Cassazione solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 402 del codice penale (Vilipendio della

religione dello Stato) che punisce con la reclusione fino a un anno

"chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato". Il

giudice rimettente dubita che la disposizione in esame, accordando

una tutela privilegiata alla sola religione cattolica - già

religione dello Stato (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329

del 1997) - violi gli artt. 3 e 8 della Costituzione, cioè

l'eguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e

l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla

legge.

2. - La questione è fondata.

3. - Posta dal legislatore penale del 1930, la norma impugnata,

insieme a tutte le altre che prevedono una protezione particolare a

favore della religione dello Stato-religione cattolica, si spiega per

il rilievo che, nelle concezioni politiche dell'epoca, era

riconosciuto al cattolicesimo quale fattore di unità morale della

nazione. In questo senso, la religione cattolica era "religione dello

Stato" - anzi necessariamente "la sola" religione dello Stato

(formula risalente all'art. 1 dello Statuto albertino e riportata a

novella vita dall'art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia

del 1929): oltre che essere considerata oggetto di professione di

fede, essa era assunta a elemento costitutivo della compagine statale

e, come tale, formava oggetto di particolare protezione anche

nell'interesse dello Stato.

Le ragioni che giustificavano questa norma nel suo contesto

originario sono anche quelle che ne determinano l'incostituzionalità

nell'attuale.

In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i

cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione)

e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni

religiose (art. 8 della Costituzione), l'atteggiamento dello Stato

non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di

queste ultime, senza che assumano rilevanza alcuna il dato

quantitativo dell'adesione più o meno diffusa a questa o a quella

confessione religiosa (sentenze nn. 925 del 1988, 440 del 1995 e 329

del 1997) e la maggiore o minore ampiezza delle reazioni sociali che

possono seguire alla violazione dei diritti di una o di un'altra di

esse (ancora la sentenza n. 329 del 1997), imponendosi la pari

protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in

una fede quale che sia la confessione di appartenenza (così ancora

la sentenza n. 440 del 1995), ferma naturalmente la possibilità di

regolare bilateralmente e quindi in modo differenziato, nella loro

specificità, i rapporti dello Stato con la Chiesa cattolica tramite

lo strumento concordatario (art. 7 della Costituzione) e con le

confessioni religiose diverse da quella cattolica tramite intese

(art. 8).

Tale posizione di equidistanza e imparzialità è il riflesso del

principio di laicità che la Corte costituzionale ha tratto dal

sistema delle norme costituzionali, un principio che assurge al rango

di "principio supremo" (sentenze nn. 203 del 1989, 259 del 1990, 195

del 1993 e 329 del 1997), caratterizzando in senso pluralistico la

forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in

uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse (sentenza

n. 440 del 1995).

Queste conclusioni sono progressivamente maturate, pur partendo

da proposizioni iniziali per diversi aspetti divergenti (sentenze

nn. 79 del 1958; 39 del 1965; 14 del 1973), in concomitanza con

significativi e convergenti svolgimenti dell'ordinamento. Il punto 1

del protocollo addizionale all'accordo che apporta modificazioni al

Concordato lateranense, recepito con la legge 25 marzo 1985, n. 121,

ha esplicitamente affermato il venire meno del principio della

religione cattolica come sola religione dello Stato e, con le diverse

intese poi raggiunte con confessioni religiose diverse da quella

cattolica, si è messo in azione il sistema dei rapporti bilaterali

previsto dalla Costituzione per le altre confessioni. In tale

contesto, si è manifestata la generale richiesta allo Stato di una

sua disciplina penale equiparatrice, o nel senso dell'assicurazione

della parità di tutela penale (come è nel caso dell'art. 1, quarto

comma, dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche italiane del

27 febbraio 1987), o nel senso che la fede non necessita di tutela

penale diretta, dovendosi solamente apprestare invece una protezione

dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla

Costituzione (art. 4 dell'intesa con la Tavola valdese del

21 febbraio 1984; preambolo all'intesa con le Assemblee di Dio in

Italia del 29 dicembre 1986; preambolo all'intesa con l'Unione

cristiana evangelica battista d'Italia del 29 marzo 1993). A fronte

di questi svolgimenti dell'ordinamento nel senso dell'uguaglianza di

fronte alla legge penale, l'art. 402 del codice penale rappresenta un

anacronismo al quale non ha in tanti anni posto rimedio il

legislatore. Deve ora provvedere questa Corte nell'esercizio dei suoi

poteri di garanzia costituzionale.

4. - Sebbene, in generale, il ripristino dell'uguaglianza violata

possa avvenire non solo eliminando del tutto la norma che determina

quella violazione ma anche estendendone la portata per ricomprendervi

i casi discriminati, e sebbene il sopra evocato principio di laicità

non implichi indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle

religioni ma legittimi interventi legislativi a protezione della

libertà di religione (sentenza n. 203 del 1989), in sede di

controllo di costituzionalità di norme penali si dà solo la prima

possibilità. Alla seconda, osta infatti comunque la particolare

riserva di legge stabilita dalla Costituzione in materia di reati e

pene (art. 25, secondo comma) a cui consegue l'esclusione delle

sentenze d'incostituzionalità aventi valenze additive, secondo

l'orientamento di questa Corte (v., in analoga materia, la sentenza

n. 440 del 1995).

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 402

del codice penale si impone dunque nella forma semplice,

esclusivamente ablativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del codice

penale (Vilipendio della religione dello Stato).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:508 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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