Art. 404 c.p. — Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose

[1]((Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

[2]Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

156

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 novembre 1997, n. 329 (in G.U. 1ª s.s. 19/11/1997, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale".

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 329/1997

    Ha colpito questo articolo
    14 novembre 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 8, comma 1, Cost., l'art. 404, comma 1, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 cod. pen., sia perché, nella visione costituzionale attuale, la 'ratiò differenziatrice - che ispirò il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e alle religioni cattoliche di un valore politico, quale fattore di unità morale della nazione - non vale più oggi, quando la Costituzione esclude che la religione possa considerarsi strumentalmente rispetto alle finalità dello Stato e viceversa; sia perché, in attuazione del principio costituzionale della laicità e non confessionalità dello Stato - che non significa indifferenza di fronte all'esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose - la protezione del sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine, perché il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale - quale criterio di giustificazione di differenze fra confessioni religiose operate dalla legge - se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato laddove la Costituzione, nell'art. 3, comma 1, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione, e cioè che la protezione del sentimento religioso, quale aspetto del diritto costituzionale di libertà religiosa, non è divisibile. - S. nn. 125/1957, 79/1958, 85/1963, 39/1965, 14/1973, 925/1988, 203/1989, 259/1990, 195/1993, 440/1995, 334/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 404 c.p. · Art. 406 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 213/2002

    Questione infondata
    23 maggio 2002

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002. F.to: Massimo VA…

    Art. 404 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 402 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'offesa alla religione dello Stato (art. 404) o il vilipendio alle tombe (art. 408) costituisce delitto anche quando avvenga per effetto del vilipendio di cose. La Commissione parlamentare considerò che, quanto ai monumenti, alle statue, a dipinti, alle lapidi e alle iscrizioni, esistenti in luoghi di culto, essi non sempre sono oggetto di culto o sono consacrati al culto o destinati necessariamente al culto; e, se esistenti in cimiteri, non sempre sono destinati al culto dei defunti ovvero a difesa od ornamento dei cimiteri di guisa che le cose medesime non sempre troverebbero protezione, rispettivamente, negli articoli 404 e 408. La Commissione propose quindi di inserire all'articolo 635 (danneggiamento aggravato perseguibile d'ufficio) una disposizione che prevedesse come danneggiamento il vilipendio delle predette cose. L'osservazione della Commissione si riferisce al disposto dell'articolo 143 del codice penale del 1889, il quale, con manifesta improprietà (data l'oggettività giuridica del capo nel quale è collocato) inserisce un delitto di danneggiamento (perpetrabile anche per un fine diverso da quello di offendere la «libertà dei culti») tra i delitti contro la libertà dei culti. Il codice nuovo, invece, ha il pregio d'aver dato alla materia una sistemazione più scientifica e più coerente. Esso tiene distinti i delitti di offesa al sentimento religioso o alla pietà dei defunti mediante vilipendio di cose, dai delitti di danneggiamento, che qui non hanno a che vedere, come la stessa Commissione riconosce. L'offesa al sentimento religioso o alla pietà dei defunti, e il delitto di danneggiamento, potranno concorrere materialmente fra loro, se le cose, oltre che vilipese, siano state anche danneggiate, perchè, per vilipendere, non è necessario anche danneggiare. Le cose elencate dalla Commissione, del resto, sono già comprese nei casi di danneggiamento perseguibile d'ufficio, perchè il numero 3° del capoverso dell'articolo 635 richiama esplicitamente il numero 7° dell'articolo 625, il quale, tra l'altro, contempla l'ipotesi che il danneggiamento sia commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza». TITOLO V. Dei delitti contro l'ordine pubblico.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 151

  • Nessuna osservazione venne fatta sulle disposizioni contenute in questo titolo. Originariamente esso era distinto in due capi, dei delitti contro le leggi di ordine pubblico, e dei delitti contro la polizia di sicurezza. Ora ritenni che tale distinzione non fosse necessaria, dato che si tratta sempre della medesima oggettività giuridica; e però la soppressi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 152

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1997 al 28 marzo 2006. 28 parole tolte, 60 parole aggiunte in 3 capoversi.

Chiunque, in tolto: un luogo destinato al culto, o in tolto: un luogo pubblico o aperto al pubblico, tolto: offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di aggiunto: offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, tolto: e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

tolto: La stessa pena si applica a chi aggiunto: ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto tolto: cattolicoaggiunto: , e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

aggiunto: Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art404 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari