Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1965

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1965 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1964 dal

Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di Invernizzi Maria

Francesca, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Cuneo, a

carico di Maria Francesca Invernizzi, imputata del reato di vilipendio

della religione dello Stato, è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 402 del Codice penale, in

relazione agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione.

Il Tribunale, considerando che tale articolo, raffrontato con

l'art. 406 dello stesso Codice, riserva un trattamento di particolare

privilegio alla religione cattolica, che sarebbe in contrasto col

principio dell'eguaglianza delle religioni quale si desume dai

menzionati articoli della Costituzione, ha ritenuto la questione non

manifestamente infondata, disponendo, con ordinanza 21 febbraio 1964,

la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza è stata

regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, con atto di

intervento 28 aprile 1964, depositato il 30 successivo.

In tale atto si rileva che la questione della tutela penale

accordata dal legislatore alla religione cattolica è stata già

esaminata in precedenti decisioni di questa Corte, al cui contenuto si

fa ampiamente richiamo, per dedurne che la norma dell'art. 402 del

Codice penale, mentre non contrasta col principio di libertà delle

varie confessioni religiose, sancito negli artt. 8, 19 e 20 della

Costituzione, trova il suo fondamento sia nella posizione giuridica

differenziata della religione cattolica rispetto a quella delle altre

confessioni religiose quale risulta dal nostro ordinamento, sia nella

valutazione discrezionale riservata al legislatore ordinario di tener

conto della maggior diffusione del culto cattolico in Italia e del

profondo e più vasto turbamento sociale prodotto dalle offese rivolte

alla detta religione.

Per quanto riguarda il riferimento all'art. 3 della Costituzione,

si osserva che la diversità di posizione della Chiesa cattolica e

delle altre confessioni non tocca l'eguaglianza giuridica dei

cittadini, i quali non hanno maggiori o minori doveri verso lo Stato o

gli enti pubblici per il fatto di appartenere all'una o all'altra

confessione. D'altra parte, poiché gli artt. 7 e 8 della Costituzione

riservano alla Chiesa cattolica il trattamento fissato dai Patti

lateranensi, e alle altre confessioni quello che risulterà da leggi da

emanarsi sulla base di intese con le rispettive rappresentanze, è

giustificato che la religione cattolica sia penalmente protetta dal

vilipendio.

L'atto di intervento del Presidente del Consiglio conclude con la

richiesta che la sollevata questione sia dichiarata manifestamente

infondata.

I predetti argomenti sono stati ulteriormente sviluppati in una

successiva memoria e nella discussione orale.

La Invernizzi non si è costituita. Considerato in diritto :

1. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del

Codice penale, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 20 della

Costituzione, non è fondata.

L'art. 3 della Costituzione, nello stabilire l'eguaglianza di tutti

i cittadini davanti alla legge, esplicitamente esclude che la

differenza di religione possa dar luogo a differenza di trattamento dei

cittadini stessi.

Con questa fondamentale norma costituzionale non contrasta l'art.

402 del Codice penale, il cui precetto indistintamente si riferisce a

tutti i destinatari della norma penale, qualunque sia la loro

religione. È ovvia considerazione che il reato di vilipendio previsto

da quell'articolo può essere compiuto da chi appartiene a religione

diversa dalla cattolica come da chi appartiene a quest'ultima, o a

nessuna religione, non avendo alcuna rilevanza, nella identificazione

del soggetto attivo del reato, la fede religiosa dell'agente.

Né può dirsi che l'art. 402 violi l'eguaglianza giuridica dei

cittadini in relazione al soggetto passivo del reato, in quanto crei

una condizione di favore per coloro che professano la religione

cattolica.

La norma dell'art. 402 non protegge la religione cattolica come

bene individuale di coloro che vi appartengono, né attribuisce ad essi

alcun personale vantaggio, giuridicamente tutelabile; il titolare

dell'interesse protetto non è, pertanto, il singolo appartenente alla

religione cattolica.

Deve quindi riconoscersi che la norma impugnata non incide sul

principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché

non dà luogo a una distinzione nella loro posizione giuridica, basata

sulla religione da ciascuno professata.

2. - L'art. 402 del Codice penale non viola neanche il principio

dell'uguale libertà delle confessioni religiose, affermato nell'art.

8, primo comma, della Costituzione.

L'uguale protezione della libertà delle religioni, come tutela

delle manifestazioni individuali o associate di fede religiosa, non

esclude che l'ordinamento giuridico possa considerare differentemente

le varie confessioni, in relazione alla loro diversa rilevanza nella

comunità statale, sempre che la distinzione così posta non importi

limitazione della libertà di ciascuna confessione o di alcune di esse.

Ciò trova conferma nella stessa Costituzione, la quale, com'è ben

noto, attribuisce una particolare posizione alla religione cattolica

nel secondo e terzo comma dello stesso art. 8, oltre che nell'art. 7.

In particolare, l'uguale diritto alla libertà, riconosciuto a

tutte le confessioni religiose, non significa diritto a una uguale

tutela penale, giacché quest'ultima può essere disposta non solo a

protezione della libertà di ciascuna confessione, ma anche a

protezione del sentimento religioso della maggioranza dei cittadini,

purché da ciò non derivi limitazione di quella libertà.

La maggiore ampiezza e intensità della tutela penale che

l'ordinamento italiano assicura alla religione cattolica corrisponde,

come questa Corte ha già rilevato (sentenza n. 125 del 1957 e n. 79

del 1958), alla maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali

che suscitano le offese ad essa, in quanto religione professata dalla

maggior parte degli italiani. La rilevanza attribuita a questa

circostanza, sia col considerare come reato il cosiddetto vilipendio

non qualificato solo in relazione alla religione cattolica (art. 402),

sia col disporre una diversa misura di pena per i reati di vilipendio

contro persone o cose, secondo la loro appartenenza alla religione

cattolica o ad altri culti (art. 406), non contrasta con l'art. 8.

primo comma, della Costituzione. Essa infatti, mentre trova riscontro

nella già ricordata posizione che la Costituzione riconosce alla

Chiesa cattolica, non influisce sul libero svolgimento delle attività

delle altre confessioni, né limita le manifestazioni di fede religiosa

di coloro che non appartengono alla religione cattolica.

3. - L'incriminazione del vilipendio della religione cattolica non

limita, infatti, il diritto, a tutti riconosciuto dall'art. 19 della

Costituzione, di professare la propria fede religiosa in qualsiasi

forma, di farne propaganda e di esercitarne il culto con riti non

contrari al buon costume.

E fuori dubbio che il vilipendio della religione altrui non rientra

in queste manifestazioni di fede religiosa, garantite dalla

Costituzione; esso non è un modo di professare la propria fede, di

farne propaganda, e meno che mai di esercitarne il culto. E vero che il

diritto di professare una religione e farne propaganda implica il

diritto, ugualmente garantito dalla Costituzione, di manifestare il

proprio pensiero su religioni diverse dalla propria e di farne oggetto

di discussione, ma questo diritto non comprende il poter vilipendere la

religione altrui, recando ad essa grave offesa e facendola oggetto di

pubblico dileggio.

L'illiceità penale del vilipendio, anche se stabilita soltanto in

riferimento alla religione professata dalla maggioranza dei cittadini,

non limita, perciò, diritti riconosciuti dall'art. 19 della

Costituzione.

D'altra parte, questi diritti trovano tutela negli artt. 403-406

del Codice penale, i quali proteggono dal vilipendio le persone che

professano una religione, le cose destinate all'esercizio del culto e

gli atti in cui questo si manifesta.

4. - Le ragioni innanzi esposte valgono anche a escludere la

violazione dell'art. 20 della Costituzione.

Quest'articolo vieta che possano essere stabilite speciali

limitazioni legislative o imposti speciali gravami fiscali a carico di

una associazione o di una istituzione, a causa del suo carattere

ecclesiastico o del suo fine religioso.

Ma dall'art. 402 del Codice penale non deriva, nemmeno

indirettamente, alcuna limitazione della sfera di capacità e di

attività delle confessioni diverse dalla cattolica.

Né in esso, in quanto contiene una norma speciale di favore per la

religione cattolica, può ravvisarsi un contrasto con l'art. 20 della

Costituzione.

A parte che, così impostata, la questione di costituzionalità non

troverebbe riscontro nell'art. 20, che esclude i trattamenti speciali

restrittivi, ma rientrerebbe nella questione già esaminata a proposito

dell'art. 8 della Costituzione, va considerato che l'art. 402 del

Codice penale non tutela una sfera di capacità e di attività della

Chiesa cattolica più vasta di quella tutelata per le altre confessioni

religiose, giacché il bene da esso penalmente protetto non è la

capacità giuridica e di agire della Chiesa cattolica, ma è, come si

è innanzi rilevato, il sentimento religioso della maggioranza degli

italiani.

Anche sotto questo rimesso, quindi, la proposta questione di

legittimità costituzionale non ha fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 402 del Codice penale, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e

20 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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