Codice penale

Art. 603 c.p. — Plagio

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. 88

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

88

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 11 giugno 1981

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 96/1981

    Ha colpito questo articolo
    8 giugno 1981

    A base del principio di tassativita` della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, di cui all'art. 25 Cost., sta in primo luogo l'intento di evitare arbitrii nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla liberta` personale. Per effetto di tale principio, onere della legge penale e` quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile. Tale onere richiede una descrizione intellegibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore e risulta soddisfatto fintantoche` nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni la cui possibilita` di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili. Se un simile accertamento difetta, l'impiego di espressioni intellegibili non e` piu` idoneo ad adempiere l'onere di determinare la fattispecie in modo da assicurare una corrispondenza fra fatto storico che concretizza un determinato illecito e il relativo modello astratto. Ogni giudizio di conformita` del caso concreto a norme di questo tipo implicherebbe invero un'opzione aprioristica e percio` arbitraria in ordine alla realizzazione dell'evento o al nesso di causalita` fra questo e gli atti diretti a porlo in essere, frutto di analoga opzione operata dal legislatore sull'esistenza e sulla verificabilita` del fenomeno. Pertanto, nella dizione dell'art. 25 Cost., che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intellegibilita` dei termini impiegati, deve logicamente ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realta`. Sarebbe infatti assurdo considerare determinate, in coerenza col principio di tassativita` della legge, norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili ovvero concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accertabili. La compiuta descrizione di una fattispecie penale non e` quindi sufficiente ai fini della legittimita` costituzionale di una norma che, data la sua struttura e la sua formulazione astratta, non consenta una razionale applicazione concreta. Va di conseguenza dichiarata l'illegittimita` costituzionale, per contrasto con il principio di tassativita` della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 Cost., dell'art. 603 cod. pen. (concernente il reato di plagio) la cui formulazione letterale prevede un'ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato, non essendo ne` individuabili ne` accertabili le attivita` che potrebbero concretamente applicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione, ne` come sarebbe oggettivamente qualificabile questo stato, la cui totalita`, legislativamente dichiarata, non e` mai stata giudizialmente accertata. Ed infatti, l'esame dettagliato delle varie e contrastanti interpretazioni date all'art. 603 nella dottrina e nella giurisprudenza mostra chiaramente l'imprecisione e l'indeterminatezza della norma, l'impossibilita` di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l'assoluta arbitrarieta` della sua concreta applicazione, astrattamente riferibile a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano, senza che vi sia alcun sicuro parametro per accertarne l'intensita`.

    Art. 603 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare ha espresso il voto che le disposizioni contenute negli articoli dal 624 al 635 del progetto venissero compendiate, in modo da essere contenute in un minore numero di articoli. Ho riconosciuto giusta l'osservazione, e perciò ho provveduto in conseguenza, riducendo le ipotesi delittuose e conglobandone alcune per ottenere una maggiore chiarezza e semplicità.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 204

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1981

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 11 giugno 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981, n. 96 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/1981, n. 158), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art603 · fonte del testo

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