Art. 388 c.p. — Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

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[1]Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali e' in corso l'accertamento dinanzi l'Autorita' giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

[2]La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprieta', del possesso o del credito.

[3]Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

[4]Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

[5]Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione.

[6]((La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione)).

[7]Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.

Testo in vigore dal 1 marzo 2006 al 8 agosto 2009

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 338/2000

    Parametro
    24 luglio 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138, primo comma, numero 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con l'ordinanza in epigrafe…

    Art. 138 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 388 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 284/1988

    Parametro
    10 marzo 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Codogno con ordinanza del 7 luglio 1987 (r.o. 518/87). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore:…

    Art. 3 cost. · Art. 388 c.p. · Art. 87 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto al delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 del codice), l'articolo 393 del progetto definitivo stabiliva che «la pena si applica a colui, che elude l'esecuzione di ogni altro provvedimento del giudice, che concerna l'affidamento di minori, ecc.». La Commissione parlamentare esattamente osservò che le parole «ogni altro» erano superflue, perchè l'oggetto dei provvedimenti è specificato nella disposizione. Ho ritoccato quindi in tal senso la formula della disposizione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 146

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1981 al 1 marzo 2006. 45 parole aggiunte.

aggiunto: La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art388 · fonte del testo

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