Art. 707 c.p.c. — Comparizione personale delle parti
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197.
Abrogato dal 28 febbraio 2023
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la norma di cui agli artt. 707, comma primo e 708 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del Tribunale e in caso di mancata conciliazione è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. Infatti nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi successiva alla non riuscita conciliazione, le parti hanno diritto, a sensi dell'art. 24 della Costituzione, di essere assistite dal difensore. La mancanza del difensore, attesa la natura e l'incidenza che i provvedimenti presidenziali presentano, costituisce, a danno delle parti, un ingiustificato ostacolo alla regolare e piena instaurazione del contraddittorio, pur nelle forme e nei limiti consentiti dalla natura e funzione dell'udienza presidenziale, alla corretta e completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e richieste delle parti, ed alla migliore e più appropriata cognizione ad opera del giudice della realtà giuridica sostanziale e processuale.
Art. 707 c.p.c. · Art. 708 c.p.c.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter ), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'articolo 708, intero testo, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 Cost. - nella parte in cui si prevedono che i coniugi "debbono" (e non "possono") comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore, con la conseguenza di non poter ascoltare il convenuto che si presenti non munito di difensore, e di non poter esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge: l'ordinanza di rimessione è priva di adeguata motivazione in ordine alla ragione per cui il rimettente abbia inteso estendere anche all'art. 708 cod. proc. civ. (censurato nel primo comma e nell'intero testo) i dubbi di legittimità costituzionale riguardanti propriamente solo la previsione dell'assistenza dei difensori operata dal primo comma dell'art. 707 cod. proc. civ.; in ordine all'incidenza dell'invocata pronuncia al solo svolgimento del tentativo di conciliazione o anche riguardo al successivo momento processuale della emanazione dei provvedimenti presidenziali (nel qual caso la questione sarebbe prematura); in ordine alla portata e alle conseguenze applicative (con modalità di partecipazione dei coniugi ai due momenti caratterizzanti la fase dell'udienza presidenziale) della previsione dell'assistenza del difensore; in ordine alle ricadute processuali della eventuale scelta di dar luogo comunque alla audizione del coniuge comparso ma non assistito; e inoltre per non aver sperimentato - in un contesto caratterizzato dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in tema di disciplina processuale - una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme impugnate, nel tentativo di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo. sull'inammissibilità della medesima per indeterminatezza del petitum : ord. n. 21 del 2011; sull'inammissibilità della questione prematura: ord. n. 176 del 2011, n. 363 e n. 96 del 2010; sull'inammissibilità della questione in mancanza di tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme: ord. n. 101, n. 103 e n. 212 del 2011; sull'inammissibilità della questione senza argomentazione in ordine alle cause di violazione dei parametri indicati: ord. n. 106 del 2011 e n. 343 del 2010.
Art. 707 c.p.c. · Art. 708 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
È manifestamente inammissibile, per indeterminatezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter ), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'art. 708, intero testo, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che i coniugi debbano comparire davanti al presidente del tribunale, nel giudizio di separazione personale, con l'assistenza del difensore; la stessa formulazione dell'ordinanza di rimessione, infatti, si presenta ambigua, auspicando che la Corte risolva la questione o con un intervento manipolativo ovvero con una pronuncia interpretativa di accoglimento. Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza del petitum v., di recente, le ordinanze n. 54 del 2008 e n. 155 del 2009.
Art. 707 c.p.c. · Art. 708 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, come già chiarito dalla Corte, il diritto di farsi assistere dal difensore durante lo svolgimento dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione sorge per le parti successivamente al fallimento del tentativo di conciliazione, poiché solo a quel punto "diventa attuale il contrasto, concreto o potenziale, tra i contendenti sulla base delle domande avanzate con il ricorso introduttivo o delle pretese direttamente prospettate al presidente del tribunale"; e considerato che è tuttora ravvisabile la distinzione operata dalle sentenze nn. 151 e 201 del 1971 tra la prima e la seconda fase dell'udienza presidenziale nel procedimento di separazione personale - il giudice rimettente avrebbe dovuto, in assenza di un contrario diritto vivente ed in armonia con i principi affermati dalla Corte, interpretare le norme censurate in senso conforme alla Costituzione, consentendo l'assistenza da parte dei difensori durante la seconda fase dell'udienza presidenziale e, tuttavia, non rinunciando alla funzione che gli è propria, ossia quella di tentare ogni strada idonea al superamento della crisi del nucleo familiare. - V. S. nn. 151/1971 e 201/1971, sopra citate. In particolare, con la prima, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708 cod. proc. civ., nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. red.: G. Leo
Art. 707 c.p.c. · Art. 708 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Con il divieto posto ai coniugi dall'art. 707, comma primo del codice di procedura civile di farsi assistere dal difensore durante l'audizione, prima separata e poi congiunta ed il tentativo di conciliazione, non si viola l'art. 24 della Costituzione. Tale divieto, infatti, che non vuole e non può significare sfiducia nell'opera del difensore, tende a garantire, nel concorso e nel gioco degli interessi che stanno a base della norma, il preminente interesse, di natura pubblica, ad una pacifica continuazione della convivenza tra i coniugi in modo tale che il bene del matrimonio sia permanentemente ed integralmente assicurato.
Art. 707 c.p.c. · Art. 24 cost.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 707 comma primo, del codice di procedura civile, nella parte in cui con l'inciso "senza assistenza del difensore" sancisce il divieto della rappresentanza tecnica davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale dei coniugi, sollevata nel corso di un procedimento penale per violazione degli artt. 81 e 388 c.p. ed a carico di un marito che si era più volte rifiutato di consegnare la figlia alla moglie cui era stata affidata dal Presidente del tribunale medesimo. Il giudice penale, infatti, dovendo decidere circa l'applicabilità dell'art. 388 c.p. non ha alcun potere di sindacato in ordine alla legittimità del provvedimento giurisdizionale del giudice civile, del quale deve accertare soltanto l'esistenza e la immediata esecutività.
Art. 707 c.p.c. · Art. 24 cost.
La Corte ha il potere di dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza una questione di legittimità costituzionale, ancorché sul punto il giudice a quo abbia motivato, qualora la motivazione risulti chiaramente viziata nell'impostazione e nel procedimento. (Nella specie è stata ritenuta non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo comma, in relazione all'art. 707, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata nel corso di un procedimento penale promosso a carico di un marito che aveva omesso di versare alla moglie l'assegno mensile fissato dal Presidente del tribunale in sede di procedimento per separazione dei coniugi (art. 570 c.p.).
Art. 707 c.p.c. · Art. 708 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 570 c.p.
Il giudice istruttore ha il potere di promuovere questioni di legittimità costituzionale soltanto quando la legge prevede l'emanazione di un provvedimento decisorio attribuito alla sua diretta competenza. Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, la disposizione di cui all'art. 707, primo comma, del cod. proc. civile - che prevede la comparizione personale delle parti davanti al presidente senza l'assistenza del difensore - è applicata dal presidente, nella cui competenza, di natura giurisdizionale, rientra il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale, ove egli ritenga che dinanzi a lui l'assistenza del difensore non soddisfi le garanzie dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, mentre al giudice istruttore competono i poteri di (condizionata) modifica dei provvedimenti presidenziali, ai sensi dell'art. 708, quarto comma, cod. proc. civile, in una fase nella quale la difesa tecnica è garantita. È pertanto inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707, primo comma, cod. proc.civile, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma della Costituzione, dal giudice istruttore.
Art. 707 c.p.c. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2005 al 28 febbraio 2023. 54 parole tolte, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
tolto: Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
tolto: Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art707 · fonte del testo
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