Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 151/1971

    Ha colpito questo articolo
    30 giugno 1971

    È costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la norma di cui agli artt. 707, comma primo e 708 del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che ai coniugi comparsi personalmente davanti al Presidente del Tribunale e in caso di mancata conciliazione è inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori. Infatti nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale dei coniugi successiva alla non riuscita conciliazione, le parti hanno diritto, a sensi dell'art. 24 della Costituzione, di essere assistite dal difensore. La mancanza del difensore, attesa la natura e l'incidenza che i provvedimenti presidenziali presentano, costituisce, a danno delle parti, un ingiustificato ostacolo alla regolare e piena instaurazione del contraddittorio, pur nelle forme e nei limiti consentiti dalla natura e funzione dell'udienza presidenziale, alla corretta e completa prospettazione, in termini giuridici, delle ragioni e richieste delle parti, ed alla migliore e più appropriata cognizione ad opera del giudice della realtà giuridica sostanziale e processuale.

    Art. 707 c.p.c. · Art. 708 c.p.c.

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  • Ordinanza n. 26/2012

    Questione inammissibile
    16 febbraio 2012

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter ), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'articolo 708, intero testo, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 Cost. - nella parte in cui si prevedono che i coniugi "debbono" (e non "possono") comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore, con la conseguenza di non poter ascoltare il convenuto che si presenti non munito di difensore, e di non poter esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge: l'ordinanza di rimessione è priva di adeguata motivazione in ordine alla ragione per cui il rimettente abbia inteso estendere anche all'art. 708 cod. proc. civ. (censurato nel primo comma e nell'intero testo) i dubbi di legittimità costituzionale riguardanti propriamente solo la previsione dell'assistenza dei difensori operata dal primo comma dell'art. 707 cod. proc. civ.; in ordine all'incidenza dell'invocata pronuncia al solo svolgimento del tentativo di conciliazione o anche riguardo al successivo momento processuale della emanazione dei provvedimenti presidenziali (nel qual caso la questione sarebbe prematura); in ordine alla portata e alle conseguenze applicative (con modalità di partecipazione dei coniugi ai due momenti caratterizzanti la fase dell'udienza presidenziale) della previsione dell'assistenza del difensore; in ordine alle ricadute processuali della eventuale scelta di dar luogo comunque alla audizione del coniuge comparso ma non assistito; e inoltre per non aver sperimentato - in un contesto caratterizzato dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in tema di disciplina processuale - una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme impugnate, nel tentativo di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo. sull'inammissibilità della medesima per indeterminatezza del petitum : ord. n. 21 del 2011; sull'inammissibilità della questione prematura: ord. n. 176 del 2011, n. 363 e n. 96 del 2010; sull'inammissibilità della questione in mancanza di tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme: ord. n. 101, n. 103 e n. 212 del 2011; sull'inammissibilità della questione senza argomentazione in ordine alle cause di violazione dei parametri indicati: ord. n. 106 del 2011 e n. 343 del 2010.

    Art. 707 c.p.c. · Art. 708 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 21/2011

    Questione inammissibile
    20 gennaio 2011

    È manifestamente inammissibile, per indeterminatezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter ), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'art. 708, intero testo, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che i coniugi debbano comparire davanti al presidente del tribunale, nel giudizio di separazione personale, con l'assistenza del difensore; la stessa formulazione dell'ordinanza di rimessione, infatti, si presenta ambigua, auspicando che la Corte risolva la questione o con un intervento manipolativo ovvero con una pronuncia interpretativa di accoglimento. Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza del petitum v., di recente, le ordinanze n. 54 del 2008 e n. 155 del 2009.

    Art. 707 c.p.c. · Art. 708 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2005 al 28 febbraio 2023. 54 parole tolte, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

tolto: Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

tolto: Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art707 · fonte del testo

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