Art. 87 — Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo

Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale e' sostituito dai seguenti commi: "Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto e' commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto e' commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a un milione. Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 284/1988

    Parametro
    10 marzo 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Codogno con ordinanza del 7 luglio 1987 (r.o. 518/87). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 25 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore:…

    Art. 3 cost. · Art. 388 c.p. · Art. 87 Modifiche al sistema penale

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Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art87 · fonte del testo

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