Art. 617-ter c.p. — Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

[1]Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

[2]La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

[3]((Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.))

Testo vigente dal 9 maggio 2018

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 294/1987

    Questione infondata
    28 luglio 1987

    Con la legge n. 689 del 1981, il legislatore - facendo uso dell'ampia discrezionalita` - gia` riconosciutagli in materia e non sindacabile se non in caso di manifesta irrazionalita` - ha ragionevolmente incluso determinati reati (nella specie quelli di cui agli artt. 485 e 640 cod.pen.) nell'area della perseguibilita` a querela - escludendone, invece, altri (quali previsti negli artt. 617 ter cod.pen. e 10 l. n. 1760 del 1928) - in ragione non solo della minore gravita` dei reati (inclusi), ma anche della loro rilevante incidenza sul lavoro giudiziario, nella finalita` di conseguire, anche per questa via, una significativa deflazione dei carichi pendenti. Ne` puo` ritenersi irragionevole il mantenimento della perseguibilita` d'ufficio per un reato posto a salvaguardia dell'ordine economico - quale la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod.pen.) - contrario alle regole di probita` e buona fede, pericoloso sia nei confronti della massa dei consumatori sia degli stessi produttori e commercianti, nei cui confronti esso concretizza una forma di concorrenza sleale. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 617 ter cod.pen., 10 l. 5 luglio 1928, n. 1760 e 388, terzo comma, cod. pen. - nel testo sostituito con l'art. 87 l. 24 novembre 1981, n. 689 - e 98 l. 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.). - S. n. 7/1987.

    Art. 617-ter c.p. · Art. 3 cost. · Art. 87 Modifiche al sistema penale · Art. 98 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1974 al 9 maggio 2018. 15 parole aggiunte.

aggiunto: Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art617ter · fonte del testo

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