Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio

decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5

luglio 1928, n. 1760 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito

agrario nel regno), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1994

dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, nel

procedimento penale a carico di Guarino Antonio ed altro, iscritta al

n. 133 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento a carico di Guarino

Antonio e Guarino Giuseppe, imputati, alla data del 13 dicembre 1991,

del reato di cui agli articoli 110 e 388 del codice penale, in

relazione all'art. 10 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509

(Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel regno),

convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, per avere distrutto i

macchinari sottoposti al privilegio speciale in favore del Banco di

Napoli (che aveva loro concesso un credito agrario per l'acquisto di

materiale utile all'agricoltura), il difensore di uno degli imputati

ha eccepito, in relazione all'art. 3 della Costituzione,

l'incostituzionalità del predetto art. 10 in riferimento all'art. 1,

comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 1993, n. 561

(Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi);

che, ad avviso del difensore, la legge n. 561 del 1993 avrebbe

determinato una ingiustificata disparità di trattamento, stabilendo

la depenalizzazione del reato previsto in materia di privilegio

automobilistico (art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n.

436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510) e non, invece,

nella materia de qua (sui privilegi collegati ai crediti agrari);

che il Pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina,

ha convenuto sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza

dell'eccepita questione di costituzionalità della disposizione

incriminatrice;

che il reato, ora depenalizzato, posto a protezione dello

speciale privilegio automobilistico e quello a presidio dell'analogo

principio agrario, sarebbero entrambi ispirati da una comune ragione

volta a garantire due speciali forme di credito;

che la mancata depenalizzazione del reato per il quale si

procede sarebbe da ascrivere a una mera dimenticanza ovvero a una

scelta abnorme e irrazionale del legislatore, tale da violare il

precetto costituzionale contenuto nell'art. 3 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per la non

fondatezza;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione proposta sarebbe

irrilevante, atteso che il decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a far

data dal 1 gennaio 1994, avrebbe previsto, all'articolo 161,

l'abrogazione espressa dell'intero regio decreto-legge n. 1509 del

1927 (convertito nella legge n. 1760 del 1928);

che, di conseguenza, sarebbe venuto meno anche l'art. 10 oggetto

della questione di costituzionalità (mentre la tutela privilegiata

del credito agrario sarebbe ora consegnata alla sola materia

civilistica, contenuta negli artt. 44-46 del citato testo unico);

Considerato che l'art. 10 del regio decreto-legge n. 1509 del 1927

è stato espressamente abrogato dall'art. 161 del decreto legislativo

n. 385 del 1993, sì che non è più in essere la disposizione

denunciata;

che, pertanto, difettando uno dei due termini oggettivi della

questione (la disposizione denunciata), questa deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto-legge 29

luglio 1927, n. 1509 (Provvedimenti per l'ordinamento del Credito

agrario nel regno), convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,

sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal pretore di

Lecce - sezione distaccata di Campi Salentina, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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