Art. 378 c.p. — Favoreggiamento personale

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[1]Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell' Autorita', o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 5

[2]Quando il delitto commesso e' quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

[3]Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a lire cinquemila.

[4]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. 33 125

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224

5

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale e' soppressa la pena di morte. Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".

L. 31 maggio 1965, n. 575

33

La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.

125

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo in vigore dal 13 maggio 1991 al 13 ottobre 2011

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 22/2001

    Questione infondata
    23 gennaio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 378 cod. pen., in relazione all'art. 371-bis dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento iniziato a carico di chi abbia reso dichiarazioni false o reticenti alla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero allo svolgimento delle indagini. Infatti la disciplina di cui all'art. 371-bis, in tema di sospensione necessaria, ha natura eccezionale, in quanto derogatoria del generale principio di cui all'art. 2 cod. proc. pen., onde non è estensibile alla fattispecie prevista dall'art. 378 cod. proc. pen., a causa della diversa oggettività giuridica delle due fattispecie (le false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria sono soltanto una delle modalità con cui può essere concretamente commesso il delitto di favoreggiamento). - Sulla estensibilità della ritrattazione, quale causa di non punibilità, anche ai rei del delitto di cui all'art. 376 cod. proc. pen., si veda la sentenza n. 101/1999. - Sulla inconferenza, rispetto alla questione decisa, del richiamo alla sentenza n. 101/1999, v. sentenza n. 424/2000. - Sul generale principio della facoltatività della sospensione del procedimento, si veda la sentenza n. 208/1994. - Sulla identità di 'ratiò quale presupposto necessario per l'estensione analogica, si vedano le sentenze nn. 298 e 272/1994, nn. 383 e 283/1992, nonché le ordinanze nn. 484 e 140/1994. M.R.

    Art. 378 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 371-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 8/1996

    Questione infondata
    18 gennaio 1996

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, 378 e 307, comma quarto, cod. pen. - nella parte in cui non estende al convivente di fatto, imputato di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità prevista per chi ha commesso il fatto, costretto dalla necessità di salvare il coniuge da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore - sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.: sia perché (con riferimento al principio di ragionevolezza) la questione stessa, mirando ad una decisione additiva, implica l'esercizio di potestà discrezionali riservate al legislatore; sia perché - sotto il profilo della denunziata irrazionalità della disposizione in relazione all'art. 199 cod. proc. pen. (che estende la facoltà di astensione dalla testimonianza, "limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale", dai prossimi congiunti a chi "pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso": comma 3, lett. b) - la questione medesima, relativa alla causa di non punibilità prevista dal primo comma dell'art. 384 cod. pen., se riferita alla fattispecie prefigurata dall'art. 199, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., assume distinti contenuto ad oggetto, idonei a fondare una diversa questione di legittimità costituzionale, peraltro non proposta. - S. nn. 179/1976, 241/1983, 237/1986, 404/1988, 1063/1988, 559/1989, 32/1992, 267/1992 e 385/1992; O. n. 475/1987. red.: S. Di Palma

    Art. 384 c.p. · Art. 378 c.p. · Art. 307 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (15)

Se ne mostrano 12 su 15, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 29 settembre 1982 al 13 maggio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art378 · fonte del testo

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