Art. 378 c.p. — Favoreggiamento personale
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[1]Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell' Autorita', o a sottrarsi alle ricerche di questa, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
[2]Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e' della multa fino a lire cinquemila.
[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non e' imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944
