Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1999

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/03/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo

comma, del codice penale, in relazione all'art. 378 dello stesso

codice, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1998 dalla Corte

d'appello di Torino nel procedimento penale a carico di Rita

Vergnano, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte d'appello di Torino solleva, con ordinanza del 6

febbraio 1998, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 376,

primo comma, cod. pen. (Ritrattazione), nella parte in cui non

stabilisce che la speciale causa di non punibilità ivi prevista

valga anche in relazione al reato di favoreggiamento personale (art.

378 cod. pen.) che sia integrato da false o reticenti dichiarazioni

rese in sede di sommarie informazioni assunte dalla polizia

giudiziaria, allorché questa proceda al compimento dell'atto su

delega del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 370, comma 1,

secondo periodo, cod. proc. pen..

Ad avviso del giudice a quo l'impossibilità di applicare la norma

sulla ritrattazione al reato di favoreggiamento personale, commesso

mediante false informazioni alla polizia giudiziaria delegata dal

pubblico ministero, determina una irragionevole disparità di

trattamento di casi analoghi e assimilabili.

Il rimettente muove dalla consolidata giurisprudenza di

legittimità, che da un lato individua appunto nella fattispecie del

favoreggiamento personale quella cui riferire la condotta del falso

dichiarativo alla polizia giudiziaria, e che dall'altro esclude, per

il principio di stretta legalità, che la stessa condotta possa

essere inquadrata nel titolo di reato di cui all'art. 371-bis cod.

pen. (False informazioni al pubblico ministero), anche quando la

polizia giudiziaria operi su specifica delega del pubblico ministero.

Poste tali premesse, ed essendo consentita in un caso (art.

371-bis) e nell'altro invece esclusa (art. 378) la possibilità per

il falso dichiarante di giovarsi degli effetti sostanziali della

ritrattazione, la differenziazione di disciplina che ne risulta

appare al rimettente irrazionale, alla luce sia dell'identità dei

beni giuridici coinvolti nei due casi, sia della stessa collocazione

"cronologica" delle dichiarazioni poi ritrattate, in entrambi i casi

inserite nella fase, procedimentale e non processuale, delle indagini

preliminari.

La Corte d'appello ricorda che nel passaggio dal testo del d.-l. 8

giugno 1992, n. 306, alla legge di conversione 7 agosto 1992, n.

356, il legislatore ha eliminato, dalla fattispecie dell'art. 371-bis

cod. pen. quale introdotta appunto dal decreto-legge, il riferimento

alle false dichiarazioni alla "polizia giudiziaria". Ma, se ciò è

indice della volontà legislativa di estromettere dall'area di

applicazione della nuova fattispecie penale le informazioni false o

reticenti rese alla polizia giudiziaria, allorché questa agisca di

propria iniziativa, non altrettanto sicura - secondo il rimettente -

è la finalità di distinguere, rispetto alla nuova fattispecie, il

caso in cui la polizia giudiziaria agisca su delega del pubblico

ministero, giacché in tale ipotesi essa esercita un potere-dovere

derivato dall'organo di accusa, contrassegnato dai caratteri della

subordinazione e dell'esecutività, e dunque suscettibile logicamente

della medesima tutela che sul piano sostanziale è apprestata

relativamente alla falsa dichiarazione resa direttamente dinanzi al

pubblico ministero.

A rafforzare questa prospettiva - prosegue la Corte d'appello

rimettente - vale il rilievo della complessiva equiparazione

processuale, quanto a regole di svolgimento dell'atto, quanto a

prescrizioni di contenuto, e quanto a utilizzazione nel processo, tra

le informazioni rese al pubblico ministero e le dichiarazioni rese

alla polizia giudiziaria dal primo delegata.

Benché "livellate" sul piano del processo, dunque, in particolare

sotto il profilo della sostanziale identità di valenza probatoria

qualora "recuperate" al dibattimento, le due categorie di

dichiarazioni in argomento sono diversificate solo sotto il profilo

denunciato di incostituzionalità: con il paradosso, rileva il

giudice a quo di annettere efficacia a una ritrattazione di

dichiarazioni rese al magistrato, e di negarla per quelle rese alla

polizia giudiziaria delegata dal magistrato.

Il dubbio di costituzionalità è altresì prospettato alla luce

della sentenza n. 416 del 1996 della Corte costituzionale: in questa

decisione, riguardante altra speciale causa di non punibilità (art.

384, secondo comma, cod. pen.), la Corte costituzionale,

nell'estendere detta causa anche alle false o reticenti informazioni

rese alla polizia giudiziaria e costituenti favoreggiamento

personale, ha posto in risalto la medesima rilevanza, nel processo,

delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al pubblico

ministero, e ha anche sottolineato la "paritaria gravità dei fatti",

desumibile dalle determinazioni del legislatore circa la misura della

pena, essendo oggi identica la reclusione comminata rispettivamente

nell'art. 371-bis e nell'art. 378 cod. pen..

Appare conclusivamente al giudice a quo irragionevole la lacuna

normativa denunciata, poiché non applicare la ritrattazione alle

dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico

ministero frustra l'interesse a incentivare le condotte idonee a

neutralizzare, fin dove è possibile, la negativa incidenza delle

originarie false dichiarazioni sul corretto svolgimento del processo.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che - richiamando e allegando altro atto di intervento,

depositato in precedente giudizio di costituzionalità - ha concluso

per l'infondatezza della questione.

Secondo l'Avvocatura, la nuova fattispecie incriminatrice dell'art.

371-bis cod. pen. - originariamente comprensiva anche delle

dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, previsione questa poi

soppressa in sede di conversione del d.-l. n. 306 del 1992 - è

rivolta a garantire l'osservanza dell'obbligo di dichiarare quanto

sia personalmente conosciuto, obbligo stabilito a carico delle

persone esaminate dal pubblico ministero a norma dell'art. 362 cod.

proc. pen; tali persone, pur non rivestendo la qualità di testimoni,

tuttavia ne ripetono i doveri e le facoltà, stabiliti negli artt.

197-203 dello stesso codice.

Si tratta dunque di una tutela penale apprestata in relazione a

dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, rappresentata dal

magistrato del pubblico ministero, che possono avere rilievo

investigativo e che possono, nel prosieguo del giudizio, anche

assumere il valore di prova.

Inoltre l'Avvocatura dello Stato ricorda che, anche alla luce della

sopra ricordata modifica del testo del decreto in sede di

conversione, è dato acquisito, in giurisprudenza, che il reato

previsto dall'art. 371-bis cod. pen. non sia configurabile allorché

le dichiarazioni false o reticenti vengano rese non al pubblico

ministero ma alla polizia giudiziaria, sia che questa assuma le

informazioni di propria iniziativa sia che ciò faccia su delega del

pubblico ministero.

Il legislatore, in tal modo, ha ritenuto di diversificare le false

dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti

diversi dall'indagato, a seconda dell'autorità che ne è

destinataria, assimilando solo l'ipotesi delle dichiarazioni rese al

pubblico ministero allo schema del reato di falsa testimonianza, con

una scelta incensurabile sul piano della ragionevolezza. Ed è

conforme a tale scelta - aggiunge l'Avvocatura - che solo per il

nuovo reato di cui all'art. 371-bis sia stata prevista la

possibilità di ritrattazione, appunto secondo il modello della

testimonianza falsa o reticente, di cui la fattispecie più recente

riprende l'obiettività giuridica. Per le dichiarazioni false o

reticenti rese alla polizia giudiziaria continua invece ad

applicarsi, sussistendone i presupposti, l'art. 378 cod. pen., che ha

diversa obiettività.

In tale quadro complessivo, l'inclusione nell'art. 376 del richiamo

all'art. 371-bis e la mancata inclusione dell'art. 378 risultano, ad

avviso dell'interveniente, ragionevoli e coerenti con le scelte

anzidette; ne deriva la conclusione per l'infondatezza della

questione di costituzionalità. Considerato in diritto

1. - La Corte d'appello di Torino dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 376, primo comma, cod. pen., nella parte in

cui non stabilisce che la ritrattazione, quale speciale causa di non

punibilità dei reati di cui agli artt. 371-bis (False informazioni

al pubblico ministero), 372 (Falsa testimonianza) e 373 (Falsa

perizia o interpretazione) dello stesso codice, valga anche in

riferimento al reato di favoreggiamento personale (art. 378)

realizzato attraverso false o reticenti dichiarazioni rese in sede di

informazioni assunte dalla polizia giudiziaria allorché questa operi

su delega del pubblico ministero (art. 370 cod. proc. pen.). Ad

avviso del giudice rimettente, la mancata previsione della

ritrattazione quale causa di non punibilità anche del caso testé

indicato violerebbe l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la

diversa rilevanza che assume la ritrattazione medesima, a seconda

ch'essa concerna false dichiarazioni rese al pubblico ministero

ovvero alla polizia giudiziaria che agisce su delega del pubblico

ministero stesso, operando come causa di non punibilità nel primo

caso ma non nel secondo, senza che sia data la possibilità di

individuare, in relazione alla struttura delle condotte, alla loro

valenza nel processo e ai beni giuridici tutelati, elementi

distintivi idonei a giustificare la diversità di disciplina.

2. - La questione è fondata.

2.1. - All'esame della censura di incostituzionalità mossa

all'art. 376, primo comma, cod. pen., deve premettersi che, secondo

l'orientamento della giurisprudenza, le false dichiarazioni rese alla

polizia giudiziaria che opera su delega del pubblico ministero,

ancorché penalmente illecite, cadono, in ragione del principio di

stretta legalità, fuori dell'ambito di applicazione dell'art.

371-bis cod. pen.. Da questa interpretazione sorge la questione di

costituzionalità che questa Corte è chiamata a decidere, questione

che viceversa non avrebbe ragione di porsi ove la fattispecie in

argomento fosse riconducibile a quella in astratto prevista dall'art.

371-bis espressamente richiamato dall'impugnata disposizione in tema

di non punibilità per ritrattazione.

Ritiene invece la giurisprudenza comune che il silenzio, la

reticenza e le dichiarazioni false alla polizia giudiziaria possano

integrare - quando ne ricorrano gli elementi della fattispecie - il

reato di favoreggiamento personale previsto dall'art. 378 cod. pen. e

punito ora, dopo la modifica apportata dall'art. 20, comma 1, della

legge 8 agosto 1995, n. 332, all'art. 371-bis cod. pen., con la

medesima pena edittale comminata da quest'ultimo. E, una volta

esclusa la riconducibilità all'art. 371-bis delle false

dichiarazioni alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico

ministero, anche queste ultime possono assumere rilievo ai fini

dell'integrazione del medesimo reato di favoreggiamento.

Tuttavia, ai fini della risoluzione della presente questione di

legittimità costituzionale, non è necessario procedere a un

raffronto tra i reati previsti negli articoli anzidetti, per trovarvi

elementi comuni o elementi differenziali che inducano a prendere

posizione circa la razionalità della disposizione impugnata che

prevede la ritrattazione come causa di non punibilità solo in un

caso e non nell'altro.

In breve: il rapporto tra le false dichiarazioni al pubblico

ministero e il favoreggiamento personale resta sullo sfondo e

l'applicabilità dell'art. 378 cod. pen. alle false dichiarazioni

alla polizia giudiziaria vale come semplice premessa

giurisprudenziale della questione posta all'attenzione della Corte.

Tale questione consiste nella domanda se sia conforme al principio di

uguaglianza, come espressione dell'esigenza di razionalità delle

scelte legislative, l'esclusione della causa di non punibilità della

ritrattazione nel caso delle false dichiarazioni alla polizia

giudiziaria specificamente delegata dal pubblico ministero

(integranti la fattispecie dell'art. 378 cod. pen.), mentre tale

causa di non punibilità vale nel caso delle false dichiarazioni rese

al pubblico ministero stesso.

2.2. - Per cogliere l'irrazionalità insita nella disciplina

denunciata, è sufficiente osservare che l'assunzione diretta e

personale da parte del pubblico ministero (art. 370, comma 1, primo

periodo, cod. proc. pen.) di informazioni dalle persone che possono

riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 362 cod.

proc. pen.) e l'assunzione delle medesime informazioni avvalendosi

della polizia giudiziaria a ciò delegata (art. 370, comma 1, secondo

periodo, cod. proc. pen.) costituiscono esclusivamente forme diverse

della medesima attività, facente sostanzialmente capo comunque al

pubblico ministero nell'esercizio dei poteri che a esso spettano

quale organo che dirige le indagini preliminari all'esercizio

dell'azione penale (artt. 326 e 327 cod. proc. pen.). È così che

da un lato, in generale, si giustifica l'art. 370, comma 2, cod.

proc. pen., il quale, per lo svolgimento dell'attività e il

compimento degli atti delegati alla polizia giudiziaria, rinvia alle

forme di garanzia procedurale e alle regole di documentazione

previste per le indagini svolte direttamente dal pubblico ministero;

e, dall'altro, si spiega la necessaria equivalenza, quanto a

utilizzabilità nel seguito del processo, degli atti diretti e di

quelli delegati (oltre all'art. 503, comma 5, cod. proc. pen., in

tema di acquisizione di atti al fascicolo per il dibattimento, v.

sentenza n. 60 del 1995, nonché sentenza n. 381 del 1995).

Di fronte a tale convergenza di disciplina, corrispondente a

un'unitarietà di ratio che sorregge le norme relative alle attività

d'indagine e alla loro valenza processuale, quale che sia l'autorità

che procede ad assumere le informazioni - il pubblico ministero o la

polizia giudiziaria su delega di questo -, la diversità di

trattamento che la norma impugnata introduce, circa gli effetti della

ritrattazione nell'un caso e nell'altro, appare priva di ogni

ragionevole giustificazione e quindi sicuramente arbitraria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 376, primo

comma, del codice penale nella parte in cui non prevede la

ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla

polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma

dell'art. 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni

ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in

tutto o in parte reticenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:101 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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