Codice penale

Art. 377 c.p. — Intralcio alla giustizia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1992 al 18 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →

[1]((Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi)).

[2]La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.

[3]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 18 gennaio 2001

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 469/1990

    Ha colpito questo articolo
    22 ottobre 1990

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 ottobre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 377 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 115/1991

    Questione inammissibile
    11 marzo 1991

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, per essere stata la norma denunciata dichiarata illegittima con la sentenza n. 469 del 1990.…

    Art. 377 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 552/1990

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1990

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 377 del codice penale militare di pace, sollevata dal Tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 52 e 112 della Costituzione, per essere stata la norma denunciata già dichiarata illegittima con la sentenza n. 469 del 1990. Così deciso…

    Art. 377 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1992

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 8 agosto 1992. 18 parole tolte, 34 parole aggiunte.

Chiunque offre o promette denaro tolto: od altra utilita' a un testimone, perito aggiunto: o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per tolto: indurlo a una falsa testimonianza, perizia o interpretazione aggiunto: indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli tolto: 372 e 373 aggiunto: medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art377 · fonte del testo

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