Art. 377 c.p. — Intralcio alla giustizia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 2001 al 12 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero ((alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata)) a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, ((371-ter,)) 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi.

[2]La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.

[3]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Testo in vigore dal 18 gennaio 2001 al 12 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1992 al 18 gennaio 2001. 18 parole aggiunte.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero aggiunto: alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bisaggiunto: , 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art377 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari