Art. 328 c.p. — Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1988 al 12 maggio 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

[2]((Se il pubblico ufficiale e' un magistrato, vi e' omissione o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia)).

Testo in vigore dal 16 aprile 1988 al 12 maggio 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 122/2026

    Parametro
    7 luglio 2026

    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma e della Procura della Repubblica p…

    Art. 96 cost. · Art. 134 cost. · Art. 135 cost. · Art. 90 cost.

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  • Ordinanza n. 52/2003

    Parametro
    13 febbraio 2003

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 790 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal notaio di Giulianova, con l'atto indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Gusta…

    Art. 790 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 288/1990

    Parametro
    14 giugno 1990

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (Legge sul contenzioso amministrativo) e degli artt. 13 e 22 della legge 28 feb…

    Art. 3 cost. · Art. 70 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 1988

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 16 aprile 1988. 24 parole tolte, 17 parole aggiunte.

Se il pubblico ufficiale e' un tolto: giudice o un funzionario del pubblico ministero aggiunto: magistrato, vi e' omissionetolto: , rifiuto o ritardo, quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile aggiunto: o ritardo quando siano decorsi i termini previsti dalla legge perche' si configuri diniego di giustizia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art328 · fonte del testo

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